TAR Roma, 23.03.2026 n. 5405: ribasso 100% servizi tecnici appalto integrato è legittimo

TAR Roma, 23.03.2026 n. 5405 stabilisce che il ribasso del 100% sui servizi tecnici nell’appalto integrato è legittimo, alla luce del nuovo quadro normativo. La sentenza interviene su un tema centrale. Riguarda il bilanciamento tra equo compenso e concorrenza.

Il caso: contestazione sull’offerta economica

In primo luogo, la controversia nasce da una gara pubblica. L’oggetto è un accordo quadro per lavori stradali. La parte ricorrente contesta l’ammissione di un concorrente. In particolare, censura un ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici.

Secondo il ricorrente, tale ribasso viola:

  • la lex specialis
  • il principio di equo compenso
  • il divieto di gratuità delle prestazioni intellettuali

Tuttavia, il TAR respinge integralmente il ricorso.

Interpretazione della lex di gara: criterio letterale e sistematico

Il Collegio chiarisce un punto essenziale. L’interpretazione degli atti di gara segue i criteri civilistici.

Pertanto, si applicano:

  • l’art. 1362 c.c. (criterio letterale)
  • l’art. 1363 c.c. (interpretazione sistematica)

Inoltre, la clausola sul divieto di ribasso “pari a zero o cento” è riferita all’offerta complessiva. Non alle singole componenti.

Di conseguenza, l’interpretazione proposta dal ricorrente è illogica. E produce effetti distorsivi.

Interpretazione teleologica: centralità della nuova normativa

In secondo luogo, anche l’interpretazione funzionale-teleologica degli atti di gara conduce a esiti opposti rispetto alla tesi ricorrente.

Infatti, il legislatore è intervenuto con il D.lgs. n. 209/2024. Ha modificato l’art. 41 del Codice dei contratti pubblici.

La norma introduce un sistema chiaro:

  • 65% del compenso è fisso e non ribassabile
  • 35% può essere oggetto di ribasso

Pertanto, il ribasso sulla quota residuale è espressamente ammesso.

Equo compenso e concorrenza: il bilanciamento normativo

Inoltre, la relazione illustrativa chiarisce la ratio della riforma.

Il legislatore ha voluto bilanciare:

  • tutela dell’equo compenso
  • apertura alla concorrenza

Di conseguenza:

  • il prezzo fisso tutela i professionisti
  • la quota ribassabile consente la competizione

In aggiunta, è previsto un tetto al punteggio economico. Ciò valorizza la qualità tecnica.

Ribasso del 100% sulla quota del 35%: perché è legittimo

Il TAR è molto chiaro su questo punto.

Il ribasso del 100%:

  • non riguarda l’intero compenso
  • ma solo la quota del 35%

Pertanto, non vi è gratuità della prestazione. Infatti, il 65% resta garantito. E costituisce compenso certo.Di conseguenza, l’offerta è conforme:

  • alla lex di gara
  • alla normativa vigente
  • ai principi dell’equo compenso

Principi di buona fede e tutela dell’affidamento

Infine, il Collegio richiama i principi generali.In particolare:

  • buona fede (art. 1366 c.c.)
  • principio del risultato
  • principio della fiducia

Pertanto, l’interpretazione delle regole di gara deve essere chiara. Non può essere integrata ex post. Inoltre, deve essere tutelata la par condicio tra i concorrenti.

Conclusioni: impatto della sentenza TAR Roma 5405/2026

In conclusione, la sentenza TAR Roma, 23.03.2026 n. 5405 segna un punto fermo. Infatti:

  • conferma la legittimità del ribasso sulla quota del 35%
  • esclude automatismi espulsivi non espressi
  • valorizza il nuovo assetto normativo

Pertanto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono adeguarsi. Il nuovo equilibrio tra equo compenso e concorrenza è ormai consolidato.