TAR Roma, 23.03.2026 n. 5405 stabilisce che il ribasso del 100% sui servizi tecnici nell’appalto integrato è legittimo, alla luce del nuovo quadro normativo. La sentenza interviene su un tema centrale. Riguarda il bilanciamento tra equo compenso e concorrenza.
Il caso: contestazione sull’offerta economica
In primo luogo, la controversia nasce da una gara pubblica. L’oggetto è un accordo quadro per lavori stradali. La parte ricorrente contesta l’ammissione di un concorrente. In particolare, censura un ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici.
Secondo il ricorrente, tale ribasso viola:
- la lex specialis
- il principio di equo compenso
- il divieto di gratuità delle prestazioni intellettuali
Tuttavia, il TAR respinge integralmente il ricorso.
Interpretazione della lex di gara: criterio letterale e sistematico
Il Collegio chiarisce un punto essenziale. L’interpretazione degli atti di gara segue i criteri civilistici.
Pertanto, si applicano:
- l’art. 1362 c.c. (criterio letterale)
- l’art. 1363 c.c. (interpretazione sistematica)
Inoltre, la clausola sul divieto di ribasso “pari a zero o cento” è riferita all’offerta complessiva. Non alle singole componenti.
Di conseguenza, l’interpretazione proposta dal ricorrente è illogica. E produce effetti distorsivi.
Interpretazione teleologica: centralità della nuova normativa
In secondo luogo, anche l’interpretazione funzionale-teleologica degli atti di gara conduce a esiti opposti rispetto alla tesi ricorrente.
Infatti, il legislatore è intervenuto con il D.lgs. n. 209/2024. Ha modificato l’art. 41 del Codice dei contratti pubblici.
La norma introduce un sistema chiaro:
- 65% del compenso è fisso e non ribassabile
- 35% può essere oggetto di ribasso
Pertanto, il ribasso sulla quota residuale è espressamente ammesso.
Equo compenso e concorrenza: il bilanciamento normativo
Inoltre, la relazione illustrativa chiarisce la ratio della riforma.
Il legislatore ha voluto bilanciare:
- tutela dell’equo compenso
- apertura alla concorrenza
Di conseguenza:
- il prezzo fisso tutela i professionisti
- la quota ribassabile consente la competizione
In aggiunta, è previsto un tetto al punteggio economico. Ciò valorizza la qualità tecnica.
Ribasso del 100% sulla quota del 35%: perché è legittimo
Il TAR è molto chiaro su questo punto.
Il ribasso del 100%:
- non riguarda l’intero compenso
- ma solo la quota del 35%
Pertanto, non vi è gratuità della prestazione. Infatti, il 65% resta garantito. E costituisce compenso certo.Di conseguenza, l’offerta è conforme:
- alla lex di gara
- alla normativa vigente
- ai principi dell’equo compenso
Principi di buona fede e tutela dell’affidamento
Infine, il Collegio richiama i principi generali.In particolare:
- buona fede (art. 1366 c.c.)
- principio del risultato
- principio della fiducia
Pertanto, l’interpretazione delle regole di gara deve essere chiara. Non può essere integrata ex post. Inoltre, deve essere tutelata la par condicio tra i concorrenti.
Conclusioni: impatto della sentenza TAR Roma 5405/2026
In conclusione, la sentenza TAR Roma, 23.03.2026 n. 5405 segna un punto fermo. Infatti:
- conferma la legittimità del ribasso sulla quota del 35%
- esclude automatismi espulsivi non espressi
- valorizza il nuovo assetto normativo
Pertanto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono adeguarsi. Il nuovo equilibrio tra equo compenso e concorrenza è ormai consolidato.




