Offerta tecnica incompleta: quando scatta l’esclusione dalla gara

L’esclusione dalla gara è legittima quando l’offerta tecnica omette una prestazione essenziale richiesta dalla lex specialis. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 30 luglio 2026, n. 6148.

La decisione riguarda una procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e di altre attività connesse. L’offerta dell’aggiudicataria non indicava alcune strutture nel piano di trasporto dei pasti. Secondo i giudici, tale omissione rendeva la proposta incompleta e, quindi, inammissibile.

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato

La controversia riguardava il servizio di ristorazione del Comune di Arona. Il disciplinare richiedeva un progetto organizzativo e gestionale. Il documento doveva comprendere anche il piano di trasporto dei pasti.

L’impresa aggiudicataria aveva omesso di inserire nel piano alcune destinazioni previste dal capitolato. Tra queste figuravano il Centro di Assistenza Diurno, la “Casa del Cuore” e l’ex Asilo Bottelli.

Il TAR Piemonte aveva ritenuto l’offerta tecnica incompleta. Aveva quindi disposto l’esclusione dell’impresa, l’annullamento dell’aggiudicazione e l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Il Consiglio di Stato ha confermato questa conclusione.

Requisiti di esecuzione e completezza dell’offerta

La sentenza distingue due questioni. La prima riguarda i requisiti di partecipazione e di esecuzione previsti dall’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici. La seconda attiene, invece, alla completezza dell’offerta tecnica.

Nel caso esaminato non era in discussione il possesso di un requisito necessario per eseguire il contratto. Il punto centrale era diverso. Occorreva verificare se la proposta contrattuale contenesse tutte le prestazioni che la stazione appaltante aveva richiesto di illustrare già in gara.

Questa distinzione è rilevante. Il capitolato speciale descrive, di regola, le prestazioni del futuro rapporto contrattuale. Il disciplinare stabilisce invece le regole della procedura e il contenuto dell’offerta.

Quando le prestazioni devono essere indicate

La partecipazione alla gara comporta normalmente l’impegno a rispettare tutte le prescrizioni del capitolato. Non è quindi sempre necessario riprodurre ogni singola attività nel progetto tecnico.

La lex specialis può però prevedere regole più rigorose. Può richiedere che alcune prestazioni siano descritte in modo espresso nell’offerta. In questo caso, la loro omissione non rappresenta una semplice carenza formale. Incide sul contenuto essenziale della proposta e può determinare l’esclusione.

Nel servizio esaminato, il trasporto dei pasti costituiva un elemento centrale. Il disciplinare richiedeva inoltre chiarezza, completezza, coerenza e fattibilità del progetto. Il piano doveva quindi considerare tutte le località indicate nel capitolato.

Il favor partecipationis non supera l’omissione

Il Consiglio di Stato richiama anche il principio di conservazione delle offerte. In base all’articolo 1367 del Codice civile, un’offerta priva di espresse difformità deve essere interpretata, quando possibile, in modo conforme al capitolato.

Questa regola tutela il favor partecipationis e il principio del risultato. Tuttavia, non può integrare una prestazione del tutto assente.

Nel caso concreto mancava l’intera organizzazione del trasporto verso alcune strutture. Non era quindi possibile interpretare l’offerta come conforme al capitolato. La dichiarazione generale di voler rispettare la documentazione di gara non poteva colmare la lacuna.

Le conseguenze dell’offerta tecnica incompleta

La sentenza conferma che l’offerta tecnica incompleta deve essere esclusa quando l’omissione riguarda una prestazione essenziale da descrivere in gara. Non rilevano la marginalità economica del servizio o la vicinanza delle strutture al centro di cottura.

Per gli operatori economici è dunque necessario leggere insieme disciplinare e capitolato. Occorre verificare quali prestazioni debbano essere soltanto eseguite e quali, invece, vadano illustrate in modo puntuale nell’offerta.

Per le stazioni appaltanti, la decisione conferma l’importanza di una lex specialis chiara. Solo prescrizioni precise consentono di distinguere una carenza sanabile da un’omissione che incide sull’ammissibilità della proposta.