Violazioni fiscali non definitive: quando scatta l’esclusione dalla gara

Violazioni fiscali non definitive: quando scatta l’esclusione dalla gara è il tema affrontato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 6 agosto 2026, n. 6417.

La decisione chiarisce l’applicazione dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Il punto riguarda le violazioni tributarie gravi che non sono ancora state definitivamente accertate.

Violazioni fiscali e Codice dei contratti pubblici

Il Codice distingue due ipotesi.

Le violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate determinano l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Diverso è il regime delle violazioni fiscali non definitivamente accertate. In questo caso trova applicazione l’art. 95, comma 2. La stazione appaltante deve valutare la posizione dell’operatore economico e verificare la gravità dell’irregolarità.

Secondo il Consiglio di Stato, questa valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica.

Quando la violazione fiscale è grave

Un parametro decisivo è contenuto nell’Allegato II.10 al Codice dei contratti pubblici.

La violazione fiscale assume rilievo quando l’importo non pagato, senza considerare sanzioni e interessi, raggiunge almeno il 10% del valore dell’appalto. Deve inoltre essere considerata la soglia minima prevista dall’Allegato II.10.

La stazione appaltante deve quindi esaminare concretamente il rapporto tra debito tributario e valore della gara.

Non si tratta, però, di una libertà assoluta di scelta.

Il Consiglio di Stato precisa che l’espressione “causa di esclusione non automatica” non equivale a “causa di esclusione facoltativa”. La discrezionalità riguarda l’accertamento dei presupposti. Quando questi risultano integrati, la scelta di escludere l’operatore diventa necessaria.

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato

Nel caso concreto, la violazione contestata ammontava a 81.820 euro, al netto di interessi e sanzioni.

Il valore dell’appalto posto a base di gara era pari a 553.000 euro. La soglia del 10% risultava quindi ampiamente superata.

La stazione appaltante aveva inoltre valutato la natura dell’atto impositivo, l’impugnazione proposta dall’impresa e il rigetto dell’istanza cautelare davanti al giudice tributario.

Per il Consiglio di Stato, la motivazione era adeguata e priva di evidenti profili di irragionevolezza.

La rateizzazione deve essere formalizzata in tempo

La sentenza affronta anche il tema della rateizzazione.

L’impresa non può invocare un piano che, alla data rilevante per la partecipazione alla gara, non sia ancora stato formalizzato.

Nel caso esaminato, il piano di rateizzazione non risultava perfezionato né al momento della presentazione dell’offerta né quando era stato adottato il provvedimento di esclusione. La stazione appaltante non poteva quindi tenerne conto.

Anche l’omessa dichiarazione può avere conseguenze

La pronuncia richiama infine il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico.

L’art. 96, comma 14, impone di comunicare i fatti che possono integrare una causa di esclusione, se non risultano dal fascicolo virtuale.

L’omissione non comporta automaticamente l’esclusione. Può però essere valutata ai fini del grave illecito professionale previsto dagli artt. 95 e 98 del Codice.

Non è necessario dimostrare uno specifico intento fraudolento. Secondo il Consiglio di Stato, può assumere rilievo anche una condotta colposa contraria alla diligenza professionale richiesta all’operatore economico.

La sentenza n. 6417/2026 ribadisce quindi un principio rilevante per le gare pubbliche: nelle violazioni fiscali non definitive, la stazione appaltante deve svolgere una valutazione tecnica concreta e motivata. Ma, una volta accertati i presupposti previsti dalla legge, l’esclusione non è più una scelta facoltativa.