Gara servizio igiene urbana. È questo il tema al centro della delibera n. 218 del 10 giugno 2026 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto illegittima una procedura europea del valore di oltre 10,2 milioni di euro per l’affidamento del servizio di raccolta e igiene urbana in un popoloso Comune dell’area vesuviana. Secondo l’Autorità, la documentazione di gara contiene clausole e prescrizioni tali da restringere ingiustificatamente la concorrenza, imponendo l’annullamento degli atti e la successiva riedizione della procedura.
Gara servizio igiene urbana: perché ANAC ha disposto il rifacimento della procedura
La procedura riguardava un appalto della durata di tre anni, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Comune, non essendo qualificato per gestire autonomamente una gara di questo importo, aveva delegato lo svolgimento della procedura a una Centrale unica di committenza. Nel corso dell’istruttoria, ANAC ha però rilevato numerose criticità nella lex specialis, cioè nell’insieme delle regole che disciplinano la gara, ritenendo che tali irregolarità incidessero direttamente sulla corretta partecipazione degli operatori economici.
Gara servizio igiene urbana: requisiti di partecipazione contrari al Codice dei contratti
Il rilievo più importante riguarda i requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare. La stazione appaltante aveva richiesto il possesso delle certificazioni ISO 14001, UNI ISO 9001 e ISO 37001 come condizioni obbligatorie per partecipare alla gara.
Secondo ANAC, tali certificazioni costituiscono requisiti ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dall’articolo 100 del Codice dei contratti pubblici. La loro introduzione restringe il numero degli operatori economici che possono presentare un’offerta e determina una limitazione ingiustificata della concorrenza.
L’Autorità evidenzia inoltre un’ulteriore incongruenza. La certificazione ISO 37001 era richiesta sia come requisito di partecipazione sia come elemento premiale nella valutazione dell’offerta tecnica. Una scelta ritenuta contraddittoria e incompatibile con i principi che regolano le procedure di affidamento.
Gara servizio igiene urbana: le ulteriori violazioni riscontrate da ANAC
La delibera individua anche altre irregolarità che aggravano il quadro complessivo.
La prima riguarda la mancata nomina del Responsabile unico del progetto (RUP) da parte della Centrale unica di committenza. Poiché il Comune non risultava qualificato né per la fase di affidamento né per quella di esecuzione, l’intera gestione della procedura avrebbe dovuto essere assunta dalla centrale delegata.
ANAC rileva inoltre un’applicazione non corretta dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). La documentazione di gara richiama contemporaneamente i CAM aggiornati con il decreto ministeriale del 7 aprile 2025 e quelli previsti dal precedente decreto del 2022, ormai non più vigente. Una contraddizione che compromette la chiarezza della disciplina di gara.
Infine, viene censurato il divieto assoluto di subappalto. Il Codice dei contratti pubblici consente infatti di limitarne il ricorso solo attraverso una motivazione puntuale e riferita alle specifiche prestazioni da eseguire direttamente dall’aggiudicatario. Nel caso esaminato tale motivazione risultava del tutto assente.
Gara servizio igiene urbana: quando una clausola limita la concorrenza
Secondo ANAC, la previsione di clausole che restringono ingiustificatamente la partecipazione integra una delle ipotesi di grave violazione previste dall’articolo 220 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
Una lex specialis che introduce condizioni non consentite dall’ordinamento altera la concorrenza, compromette la parità di trattamento tra gli operatori economici e rende illegittima l’intera procedura di affidamento. Per questo motivo l’Autorità ha ritenuto necessario esercitare il proprio potere di vigilanza attraverso un parere motivato.
Annullamento degli atti e nuova gara
Alla luce delle violazioni accertate, ANAC invita la stazione appaltante ad annullare in autotutela il bando, il disciplinare di gara e tutti gli atti conseguenti già adottati.
La nuova procedura dovrà essere predisposta eliminando le clausole restrittive e adeguando integralmente la documentazione di gara alle indicazioni contenute nella delibera. L’obiettivo è garantire il pieno rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Cosa deve fare ora la stazione appaltante
La stazione appaltante dispone di 20 giorni per comunicare ad ANAC le determinazioni assunte a seguito del parere motivato.
Qualora non provveda ad adeguarsi, l’Autorità potrà impugnare la documentazione di gara davanti al giudice amministrativo, esercitando i poteri attribuiti dall’articolo 220 del Codice dei contratti pubblici.
Conclusioni
La delibera n. 218/2026 conferma un principio ormai consolidato: la lex specialis non può introdurre requisiti o condizioni che restringano ingiustificatamente il mercato. Le stazioni appaltanti conservano un margine di discrezionalità nella predisposizione della documentazione di gara, ma tale potere deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dei principi di concorrenza, proporzionalità e trasparenza. Il provvedimento ANAC rappresenta quindi un importante richiamo alla corretta impostazione delle procedure di affidamento e alla tutela della più ampia partecipazione degli operatori economici.




