L’offerta anomala negli appalti torna al centro dell’attenzione con la sentenza del TAR Napoli, 14 luglio 2026, n. 4432, che affronta un tema di grande interesse pratico: quali giustificazioni deve fornire un operatore economico quando propone un ribasso estremo? La decisione ribadisce un principio destinato ad avere un impatto rilevante sulle future procedure di gara: non bastano affermazioni generiche. Occorre dimostrare, con dati concreti e verificabili, che l’offerta sia realmente sostenibile.
Il caso esaminato dal TAR Napoli
La controversia riguardava una procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura indetta dall’Agenzia del Demanio. L’operatore economico aveva presentato un ribasso del 100% sulla quota ribassabile del corrispettivo e sulle spese per le indagini, sostenendo che tali costi sarebbero stati integralmente compensati da economie di scala, organizzazione interna e strumenti già ammortizzati.
La stazione appaltante, al termine della verifica di anomalia, ha ritenuto l’offerta non congrua, evidenziando il rischio che i costi delle indagini fossero in realtà coperti utilizzando la quota del compenso destinata all’equo compenso professionale, che per legge non può essere ridotta.
Le giustificazioni devono essere analitiche e documentate
Il TAR conferma la correttezza dell’operato della stazione appaltante e richiama un orientamento ormai consolidato.
Quando un’offerta appare anormalmente bassa, il concorrente ha l’onere di dimostrare in modo puntuale la sostenibilità dei costi. Le spiegazioni non possono limitarsi a richiami generici all’efficienza aziendale o alle economie di scala. Devono essere specifiche, credibili e supportate da elementi oggettivi.
La sentenza richiama il principio dello “spiegare provando”. In altre parole, le giustificazioni devono essere accompagnate da documentazione idonea, come listini, preventivi, dati contabili, simulazioni economiche o altri elementi verificabili che consentano alla stazione appaltante di effettuare un controllo concreto.
L’offerta “a costo zero” richiede una prova ancora più rigorosa
Il Collegio dedica particolare attenzione ai casi in cui l’operatore economico sostiene, di fatto, di non dover sostenere alcun costo.
In questa situazione, l’onere probatorio diventa ancora più intenso. Se il concorrente afferma che determinate attività non comportano costi, deve spiegare dettagliatamente come ciò sia possibile e dimostrarlo con elementi oggettivi. Solo così la stazione appaltante può verificare l’effettiva attendibilità dell’offerta.
In assenza di tale dimostrazione, l’offerta può essere considerata anomala ed essere esclusa dalla procedura.
Equo compenso e ribasso del 100%: il rischio di eludere la legge
La pronuncia affronta anche il rapporto tra verifica di anomalia ed equo compenso nei servizi di ingegneria e architettura.
Nei S.I.A., il corrispettivo è suddiviso in una quota fissa, non ribassabile, pari al 65%, e una quota variabile del 35%, sulla quale può essere applicato il ribasso.
Secondo il TAR, è pienamente legittima la preoccupazione della stazione appaltante quando un ribasso totale sulla parte variabile rischia di trasferire, nella sostanza, quei costi sulla quota fissa destinata all’equo compenso. In questo modo si finirebbe per comprimere indirettamente un compenso che il legislatore ha espressamente sottratto alla concorrenza sul prezzo.
Il Collegio richiama, sul punto, i precedenti del Consiglio di Stato e del TAR Molise, che avevano già escluso la legittimità di offerte caratterizzate dall’azzeramento delle voci ribassabili quando tale meccanismo comporta un’erosione dell’equo compenso.
Nessun obbligo di chiedere ulteriori chiarimenti
Un altro passaggio interessante riguarda il procedimento di verifica dell’anomalia.
Il TAR ricorda che l’articolo 110 del Codice dei contratti pubblici configura un procedimento sostanzialmente monofasico. Dopo la richiesta iniziale di spiegazioni, la stazione appaltante non è obbligata a sollecitare ulteriori chiarimenti. Se le giustificazioni presentate risultano insufficienti, l’offerta può essere esclusa.
L’operatore economico deve quindi cogliere la prima occasione utile per fornire un quadro completo e documentato della sostenibilità della propria proposta economica.
Le indicazioni operative della sentenza
La decisione del TAR Napoli offre un’indicazione importante per imprese e stazioni appaltanti.
Le offerte caratterizzate da ribassi molto elevati non sono vietate. Tuttavia, quanto più il ribasso è incisivo, tanto maggiore diventa l’onere motivazionale e probatorio a carico del concorrente.
L’efficienza organizzativa, le economie di scala e l’esperienza maturata possono certamente giustificare una riduzione dei costi. Ma devono essere dimostrate con elementi concreti e verificabili. In mancanza di tale dimostrazione, soprattutto quando si prospetta un’offerta sostanzialmente “a costo zero”, la stazione appaltante può legittimamente ritenere l’offerta non sostenibile ed escluderla dalla gara. La sentenza conferma così un principio ormai centrale nella giurisprudenza: nelle verifiche di anomalia non è sufficiente spiegare, occorre dimostrare.




