I criteri ambientali minimi rappresentano uno degli strumenti più importanti attraverso cui il Codice dei contratti pubblici promuove la sostenibilità negli appalti. La sentenza TAR Bologna, 9 luglio 2026, n. 1304 chiarisce un aspetto particolarmente rilevante: la mancata indicazione nella Relazione CAM della conformità di alcuni prodotti non comporta automaticamente l’esclusione dalla gara. In determinate circostanze, infatti, la verifica del rispetto dei criteri ambientali minimi può essere effettuata anche nella fase di esecuzione del contratto.
La decisione si inserisce nel più recente orientamento giurisprudenziale sul D.Lgs. n. 36/2023 e conferma una lettura sostanziale della disciplina, coerente con il principio del risultato.
I criteri ambientali minimi sono obbligatori
L’articolo 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 attribuisce ai criteri ambientali minimi un ruolo centrale nelle procedure di affidamento.
Il TAR ricorda che i CAM non costituiscono semplici raccomandazioni. Sono obblighi giuridici vincolanti per le stazioni appaltanti, chiamate a inserirli nella documentazione di gara quando previsti dalla normativa di settore.
La loro funzione è quella di ridurre l’impatto ambientale degli appalti pubblici, favorire l’economia circolare, incentivare produzioni sostenibili e promuovere la crescita dell’occupazione verde.
Su questo punto la giurisprudenza è ormai consolidata e considera i CAM strumenti essenziali della politica nazionale in materia di contratti pubblici.
Il caso esaminato dal TAR Bologna
La controversia riguardava una procedura negoziata indetta dalla Regione Emilia-Romagna per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso le proprie sedi.
La società seconda classificata chiedeva l’esclusione dell’aggiudicataria.
Secondo la ricorrente, la Relazione CAM presentata dall’operatore economico non dimostrava la conformità ai criteri ambientali minimi di alcuni prodotti destinati ai distributori automatici, tra cui panini e prodotti da forno.
La lex specialis prevedeva la presentazione della Relazione CAM a pena di esclusione.
Per questo motivo la ricorrente sosteneva che la documentazione incompleta dovesse determinare automaticamente l’estromissione dalla gara.
Il TAR ha respinto questa impostazione.
Quando i CAM comportano l’esclusione dalla gara
La sentenza richiama il precedente orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale la violazione dei criteri ambientali minimi può comportare l’esclusione del concorrente quando la legge di gara richiede il rispetto di tali prescrizioni come requisito essenziale dell’offerta.
Questo principio rimane valido anche nel vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Tuttavia, il Collegio precisa che occorre distinguere tra la presenza dell’impegno a rispettare i CAM e la verifica concreta della loro effettiva applicazione.
La differenza è decisiva.
La verifica dei criteri ambientali minimi può essere successiva
Secondo il TAR Bologna, il nuovo orientamento maturato sotto il D.Lgs. n. 36/2023 impone una distinzione tra due diverse ipotesi.
Quando una specifica tecnica costituisce un criterio premiante, la verifica deve essere svolta durante la procedura di gara perché incide sull’attribuzione del punteggio tecnico.
Quando invece quella stessa specifica rappresenta un requisito essenziale dell’offerta, è sufficiente che il concorrente assuma un chiaro impegno al suo rispetto.
La verifica della concreta conformità può essere rinviata alla fase di esecuzione del contratto.
In altre parole, non sempre il controllo sul rispetto dei criteri ambientali minimi deve essere completato prima dell’aggiudicazione.
Questa interpretazione evita inutili rigidità procedurali e consente alle stazioni appaltanti di concentrare i controlli nel momento più appropriato.
La relazione CAM incompleta non determina automaticamente l’esclusione
Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda la Relazione CAM.
Il TAR distingue chiaramente tra assenza totale della relazione e incompletezza del suo contenuto.
La mancata presentazione della Relazione CAM resta una causa di esclusione quando prevista dalla documentazione di gara.
Diversamente, la mancata indicazione della conformità ai criteri ambientali minimi soltanto per alcuni prodotti non giustifica automaticamente una sanzione espulsiva.
Una diversa interpretazione rischierebbe infatti di violare il principio di tassatività delle cause di esclusione e il principio del favor partecipationis, entrambi consolidati nella giurisprudenza nazionale ed europea.
Il principio del risultato cambia l’approccio alle gare
La sentenza valorizza anche uno dei principi cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici.
L’articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023 introduce il cosiddetto principio del risultato.
Secondo il TAR, il legislatore ha voluto superare un approccio eccessivamente formalistico agli appalti pubblici.
La concorrenza non rappresenta un fine autonomo.
È invece uno strumento per individuare l’offerta migliore e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Per questo motivo l’esclusione di un concorrente deve essere sempre proporzionata e realmente funzionale alla tutela dell’interesse pubblico.
Sanzionare irregolarità meramente formali rischierebbe di compromettere proprio il risultato che il Codice intende perseguire.
Quali conseguenze per stazioni appaltanti e imprese
La pronuncia del TAR Bologna fornisce indicazioni operative di grande interesse.
Le stazioni appaltanti devono continuare a prevedere i criteri ambientali minimi nella documentazione di gara, nel rispetto dell’articolo 57 del Codice.
Gli operatori economici, dal canto loro, devono prestare particolare attenzione alla predisposizione della Relazione CAM e assumere un impegno chiaro al rispetto delle prescrizioni ambientali richieste.
La verifica concreta della conformità potrà però essere svolta anche successivamente, quando ciò sia coerente con la natura della specifica tecnica e con la disciplina della procedura.
L’obiettivo è evitare esclusioni sproporzionate e garantire un equilibrio tra tutela dell’ambiente, concorrenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Conclusioni
Con la sentenza n. 1304 del 9 luglio 2026 il TAR Bologna conferma che i criteri ambientali minimi restano obbligatori negli appalti pubblici, ma precisa che la loro applicazione non deve essere interpretata in modo esclusivamente formalistico.
La verifica della conformità ai CAM può essere rinviata alla fase esecutiva quando il concorrente abbia assunto l’impegno richiesto dalla lex specialis e quando la specifica tecnica non incida direttamente sull’attribuzione del punteggio.
Si tratta di un orientamento destinato ad avere effetti concreti sulle future procedure di gara, perché rafforza il principio del risultato e favorisce una gestione più equilibrata degli affidamenti pubblici, senza ridurre il livello di tutela ambientale perseguito dal legislatore.




