Costi della manodopera negli appalti pubblici: quando l’aumento non rende anomala l’offerta

I costi della manodopera negli appalti pubblici possono essere superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante senza rendere automaticamente anomala un’offerta. È questo il principio affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. La decisione offre indicazioni importanti per imprese e stazioni appaltanti chiamate ad applicare il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Costi della manodopera negli appalti pubblici: il caso

La vicenda riguarda una procedura per l’affidamento di lavori pubblici. L’impresa seconda classificata contestava l’aggiudicazione. Secondo la ricorrente, il costo della manodopera indicato dall’aggiudicataria era eccessivamente elevato rispetto a quello previsto nel disciplinare di gara.

In particolare, il costo dichiarato risultava superiore di oltre il 235%. Per questo motivo veniva sostenuta l’anomalia dell’offerta. Tuttavia, il giudice ha respinto il ricorso.

Quando i costi della manodopera negli appalti pubblici non rendono anomala l’offerta

Il Consiglio ha chiarito che un costo della manodopera più elevato non costituisce, da solo, un indice di anomalia.

La diversa quantificazione può dipendere dall’organizzazione dell’impresa. Può essere influenzata dal numero di lavoratori impiegati. Può dipendere anche dal monte ore previsto e dal contratto collettivo applicato.

Nel caso concreto, il costo risultava coerente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e con il CCNL Edilizia Artigianato utilizzato dall’impresa aggiudicataria. Per questo motivo non è stata riscontrata alcuna irragionevolezza.

L’articolo 41 del Codice dei contratti pubblici

La sentenza richiama l’articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023.

La norma prevede che l’operatore economico possa dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Di conseguenza, i costi della manodopera negli appalti pubblici devono essere valutati insieme all’intera offerta. Non è sufficiente confrontare il valore indicato dalla stazione appaltante con quello dichiarato dal concorrente.

Occorre verificare se la diversa quantificazione sia sostenibile e adeguatamente motivata.

Il richiamo alla Delibera ANAC n. 528 del 2023

Il Consiglio richiama anche la Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023.

Secondo ANAC, il costo della manodopera rientra comunque nell’importo complessivo posto a base di gara. L’operatore economico può quindi dimostrare che una migliore organizzazione aziendale consente di sostenere costi diversi rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante.

Questa interpretazione garantisce un equilibrio tra due interessi. Da una parte tutela i lavoratori. Dall’altra salvaguarda la libertà di organizzazione dell’impresa, purché siano rispettati i livelli retributivi previsti dal contratto collettivo applicato.

Cosa cambia per imprese e stazioni appaltanti

La sentenza conferma un principio ormai consolidato.

I costi della manodopera negli appalti pubblici non possono essere valutati con criteri automatici. Un importo superiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante non comporta, da solo, l’anomalia dell’offerta.

La verifica deve essere concreta. L’amministrazione deve considerare l’organizzazione aziendale, il personale impiegato, il contratto collettivo applicato e la sostenibilità economica dell’offerta.

Solo un’analisi complessiva consente di accertare se l’offerta sia realmente affidabile oppure presenti elementi tali da giustificarne l’esclusione.