Servizio di igiene urbana: gara da rifare per gravi violazioni secondo Anac

Servizio di igiene urbana: gara da rifare per gravi violazioni. È questa la conclusione cui è giunta Anac con la delibera n. 218 del 10 giugno 2026, relativa a una procedura europea per l’affidamento del servizio di raccolta e igiene urbana in un popoloso comune dell’area vesuviana. L’Autorità ha rilevato irregolarità nella documentazione di gara tali da compromettere la concorrenza e la partecipazione degli operatori economici. Per questo motivo ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela l’intera procedura.

Appalto da oltre 10 milioni di euro

La procedura riguarda un appalto del valore complessivo di 10.226.927 euro, con una durata di tre anni e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Poiché il Comune non era qualificato per gestire autonomamente una procedura di questo tipo, aveva affidato lo svolgimento della gara a una Centrale Unica di Committenza qualificata. Durante l’istruttoria, tuttavia, Anac ha individuato numerose criticità nella lex specialis di gara.

Requisiti di partecipazione ritenuti illegittimi

Uno dei rilievi più importanti riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti agli operatori economici.

Il disciplinare imponeva il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016 come condizioni di partecipazione alla gara.

Secondo Anac, questa scelta viola l’articolo 100 del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono richiedere soltanto i requisiti previsti dalla legge o da specifiche disposizioni normative. L’introduzione di requisiti ulteriori restringe ingiustificatamente il numero dei concorrenti e limita la concorrenza.

L’Autorità evidenzia inoltre una contraddizione nella documentazione di gara. La certificazione ISO 37001 veniva richiesta sia come requisito obbligatorio di partecipazione sia come elemento premiale nell’attribuzione del punteggio tecnico. Una previsione ritenuta incompatibile con i principi di trasparenza e proporzionalità.

Le altre criticità evidenziate da Anac

La delibera richiama anche ulteriori irregolarità che, pur non costituendo autonomamente il presupposto del parere motivato, aggravano il quadro complessivo.

In primo luogo, Anac contesta la gestione delle funzioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP). Il Comune, non essendo qualificato né per la fase di affidamento né per quella di esecuzione, non avrebbe potuto assumere tali competenze. La Centrale Unica di Committenza avrebbe dovuto nominare un proprio RUP e gestire direttamente l’intera procedura fino all’aggiudicazione.

Un secondo rilievo riguarda i Criteri Ambientali Minimi (CAM). La documentazione richiamava contemporaneamente i CAM aggiornati con il decreto ministeriale del 7 aprile 2025 e quelli previsti dal precedente decreto del 2022, ormai non più vigente. Questa incoerenza rendeva incerta l’effettiva disciplina applicabile.

Infine, Anac censura il divieto assoluto di subappalto inserito nel disciplinare senza una specifica motivazione. Il Codice dei contratti pubblici consente limitazioni al subappalto solo quando siano adeguatamente giustificate in relazione alle caratteristiche dell’appalto e alle singole prestazioni da eseguire.

Gara da rifare: cosa dovrà fare il Comune

Secondo l’Autorità, le clausole della lex specialis hanno introdotto condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza. Si tratta di una grave violazione che giustifica l’adozione del parere motivato previsto dall’articolo 220 del d.lgs. 36/2023.

Per questo motivo Anac ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela il bando, il disciplinare e tutti gli atti conseguenti già adottati.

In occasione della nuova procedura, l’amministrazione dovrà adeguare integralmente la documentazione di gara alle osservazioni formulate dall’Autorità.

I prossimi passaggi

La stazione appaltante dispone di 20 giorni per comunicare ad Anac le determinazioni assunte e conformarsi al parere motivato.

In caso contrario, l’Autorità potrà esercitare il potere attribuito dall’articolo 220 del Codice dei contratti pubblici e impugnare la documentazione di gara davanti al giudice amministrativo. Si tratta di uno strumento particolarmente incisivo, previsto proprio per garantire il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.