TAR L’Aquila: legittimo il cumulo tra Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza

Il TAR L’Aquila, con la sentenza n. 328 del 13 maggio 2026, interviene su un tema molto discusso negli appalti pubblici: il cumulo tra Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

La pronuncia riguarda una gara indetta dal Comune dell’Aquila per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Sassa. Il valore dell’intervento superava i 7 milioni di euro.

Il ricorso è stato promosso da una società concorrente. Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché aveva indicato lo stesso professionista sia come Direttore dei Lavori sia come Coordinatore della Sicurezza.

Il nodo interpretativo dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023

La controversia ruota attorno all’art. 114, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

La norma stabilisce che, nei contratti di importo non superiore a un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e rischi di interferenze, il Direttore dei Lavori svolge anche le funzioni di Coordinatore della Sicurezza, purché possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Secondo la ricorrente, il superamento della soglia del milione di euro avrebbe comportato un divieto automatico di cumulo delle funzioni.

Il TAR, però, non ha condiviso questa interpretazione.

Per il TAR il cumulo è possibile anche oltre il milione di euro

Il Collegio amministrativo ha chiarito che la norma non introduce un divieto assoluto per gli appalti sopra il milione di euro.

Secondo i giudici, il legislatore ha previsto due diverse ipotesi:

  • obbligo di cumulo per lavori inferiori al milione di euro;
  • possibilità di cumulo anche sopra tale soglia quando i lavori non siano complessi e non presentino rischi di interferenze.

Decisivo, per il TAR, è l’utilizzo dell’avverbio “comunque” contenuto nella disposizione normativa. Proprio tale espressione dimostrerebbe che l’assenza di complessità e interferenze costituisce un’autonoma condizione che consente il cumulo degli incarichi.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che un’interpretazione diversa finirebbe per svuotare di significato parte della norma.

Il contrasto con il TAR Puglia

La sentenza assume particolare rilievo perché si pone in contrasto con un precedente orientamento del TAR Puglia Bari.

Quest’ultimo aveva infatti sostenuto che, negli appalti superiori al milione di euro, il cumulo tra Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza fosse vietato.

Il TAR L’Aquila prende espressamente posizione contro questa lettura. Secondo il Collegio abruzzese, il parametro economico non è l’unico criterio da considerare. Occorre valutare anche la natura concreta dei lavori e l’eventuale presenza di interferenze operative.

Legittima anche la clausola del disciplinare di gara

La sentenza affronta anche il tema della lex specialis.

Il disciplinare di gara prevedeva infatti la possibilità di indicare lo stesso soggetto per più prestazioni specialistiche. Il TAR ha ritenuto legittima tale previsione, affermando che essa risultava coerente con l’art. 114 del Codice Appalti.

Secondo i giudici, nel caso concreto non era stata dimostrata né la particolare complessità dell’opera né la presenza di specifici rischi di interferenza. Per questo motivo il cumulo delle funzioni è stato considerato pienamente ammissibile.

Una sentenza destinata a incidere sulle future gare pubbliche

La decisione del TAR L’Aquila rappresenta un precedente importante per stazioni appaltanti, professionisti tecnici e operatori economici.

La sentenza fornisce infatti una lettura meno rigida dell’art. 114 del nuovo Codice Appalti. Viene valorizzato il criterio sostanziale della complessità dell’intervento rispetto al mero dato economico.

Un orientamento che potrebbe incidere in modo significativo sulla predisposizione dei bandi di gara e sull’organizzazione degli incarichi tecnici nei prossimi appalti pubblici.