Appalti pubblici e Legge 68/99 tornano al centro della giurisprudenza amministrativa. Con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2026, n. 3608, i giudici hanno confermato un principio netto. L’impresa che partecipa a una gara pubblica deve essere in regola con le norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. Non basta dichiararlo. Serve che la regolarità esista davvero al momento della domanda di partecipazione.
Il caso esaminato
La vicenda nasce da una procedura ANAS per servizi tecnici e indagini specialistiche. Un raggruppamento temporaneo di imprese era risultato aggiudicatario. Tuttavia, durante le verifiche, è emersa una certificazione di non ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999. La questione riguardava una società mandante del RTI. Secondo AFOL Metropolitana, alla data di presentazione del DGUE la società non era in regola con gli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili. ANAS ha quindi annullato l’aggiudicazione ed escluso il raggruppamento dalla gara.
Il principio affermato dalla sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione. Per i giudici, la mancata regolarità rispetto alla Legge 68/99 costituisce una causa rilevante nelle gare pubbliche. L’articolo 17 della Legge 68/1999 impone alle imprese che partecipano a bandi pubblici di dichiarare di essere in regola con le norme sul lavoro dei disabili. La dichiarazione non ha valore meramente formale. Deve corrispondere a una situazione reale e attuale.
Convenzione non solo richiesta, ma stipulata
Un punto centrale riguarda le convenzioni previste dall’articolo 11 della Legge 68/1999. Il Consiglio di Stato chiarisce che la semplice richiesta di stipula della convenzione non basta. La convenzione deve essere già stipulata prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Solo in questo caso può rilevare ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge. La mera iniziativa del datore di lavoro non sana la posizione irregolare.
Nessun regime di gradualità
La società aveva invocato anche il cosiddetto regime di gradualità. Secondo la tesi difensiva, l’obbligo di assunzione avrebbe potuto maturare in modo progressivo, anche a seguito di operazioni societarie. Il Consiglio di Stato ha respinto questa impostazione. Il regime transitorio previsto dal d.P.R. 333/2000 riguardava situazioni ormai superate. Non può essere applicato a fattispecie sopravvenute.
L’onere della prova è dell’impresa
La sentenza ribadisce un altro profilo importante. Spetta al concorrente dimostrare il possesso dei requisiti. Questo vale anche per il numero dei dipendenti e per la corretta applicazione degli obblighi previsti dalla Legge 68/1999. Se alla data di presentazione dell’offerta emerge una condizione di inosservanza, l’esclusione è legittima. Anzi, secondo il Consiglio di Stato, è doverosa.
Perché la decisione è importante
La sentenza n. 3608/2026 rafforza un principio essenziale negli appalti pubblici. La regolarità in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità non è un adempimento secondario. È un requisito sostanziale. Le imprese devono verificarlo prima di partecipare alla gara. La stazione appaltante, invece, non può ignorare una certificazione negativa. In presenza di mancata ottemperanza, deve tutelare la par condicio tra concorrenti.
Conclusione
Il Consiglio di Stato conferma una linea rigorosa. Negli appalti pubblici, la Legge 68/99 impone obblighi chiari. La loro violazione può determinare l’esclusione dalla gara. Per le imprese, il messaggio è diretto: la conformità deve essere effettiva, documentata e già esistente al momento della domanda.




