Accesso agli atti gara pubblica: il TAR Roma limita l’uso del segreto commerciale

L’accesso agli atti gara pubblica è al centro della decisione del TAR Roma, 04.05.2026 n. 7959, che interviene sul delicato equilibrio tra trasparenza e tutela del segreto commerciale. La pronuncia chiarisce quando è legittimo oscurare documenti di gara. E, soprattutto, quando non lo è.

Il caso: oscuramento integrale delle offerte tecniche

La controversia nasce da una gara per la somministrazione di personale. La stazione appaltante aveva accolto le richieste di oscuramento delle offerte tecniche delle aggiudicatarie. L’oscuramento era ampio. Riguardava intere categorie di dati. Non singole informazioni. La società ricorrente, terza classificata, ha contestato questa scelta. Ha chiesto accesso integrale agli atti per valutare un eventuale ricorso.

Il principio: prevale il diritto di difesa

Il TAR richiama un orientamento consolidato del Consiglio di Stato. Il diritto di difesa del concorrente prevale, in via tendenziale, sulla tutela del segreto commerciale. Non basta invocare il know-how. Serve una prova concreta. L’informazione deve essere specifica. Deve avere valore economico. Deve essere realmente segreta. In assenza di questi elementi, l’oscuramento non è legittimo.

Oscuramento illegittimo se generico

La sentenza è netta. L’oscuramento “globale” è contrario ai principi di proporzionalità e trasparenza. Non è ammesso oscurare interi documenti. Occorre un’analisi puntuale.

Ogni dato deve essere valutato singolarmente. Solo le informazioni realmente riservate possono essere sottratte all’accesso.

Diversamente, si limita in modo assoluto il diritto di difesa.


Il rischio del “ricorso al buio”

Un passaggio è centrale. Il TAR evidenzia il rischio del cosiddetto “ricorso al buio”.

Se il concorrente non può conoscere gli atti, non può difendersi.

Non può verificare la correttezza dell’aggiudicazione. Non può contestare eventuali illegittimità.

Questo contrasta con i principi fondamentali delle gare pubbliche.


Estensione anche alla verifica dei requisiti

Il principio si applica anche agli atti del subprocedimento. In particolare, alla verifica dei requisiti ex art. 95 d.lgs. n. 36/2023. Anche in questo caso, l’oscuramento deve essere limitato e specifico. Il concorrente deve poter controllare l’operato della stazione appaltante.

Le conseguenze operative della sentenza

La decisione impone un cambio di approccio. Le stazioni appaltanti devono motivare in modo puntuale. Non sono più sufficienti formule generiche. Gli operatori economici devono indicare con precisione i dati riservati. In mancanza, l’accesso deve essere consentito integralmente.

Conclusioni

La sentenza rafforza il principio di trasparenza nelle gare pubbliche. Il segreto commerciale resta tutelato. Ma entro limiti rigorosi. Il diritto di difesa non può essere compresso. Un equilibrio necessario per garantire concorrenza e legalità nel mercato pubblico.