Le stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari rappresentano oggi un principio chiave nel sistema dei contratti pubblici.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con il Comunicato n. 8 del 1° aprile 2026, chiarendo un profilo operativo molto diffuso ma non conforme alla normativa .
Il chiarimento di ANAC
Nel corso dell’attività di vigilanza, ANAC ha rilevato che alcune amministrazioni affidavano a operatori economici privati l’acquisizione della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti generali.
Si tratta, ad esempio, di certificati penali, documentazione antimafia e attestazioni fiscali.
Questa prassi, apparentemente organizzativa, è stata ritenuta non conforme al quadro normativo vigente.
Il principio affermato dalla Delibera 116/2026
Con la Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, ANAC ha affermato un principio netto. La verifica dei requisiti è attività riservata alla stazione appaltante. Essa comprende sia l’acquisizione documentale sia la valutazione finale.
Non può essere delegata a soggetti privati esterni. Tale attività costituisce espressione diretta della funzione amministrativa. Rappresenta un momento essenziale del procedimento di gara.
Il ruolo del RUP e del Codice dei contratti
Il d.lgs. 36/2023 attribuisce chiaramente alla stazione appaltante questo compito.
In particolare, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è tenuto a svolgere le verifiche sui requisiti degli operatori economici. L’aggiudicazione diventa efficace solo dopo tali controlli.
Il sistema normativo è coerente. Gli articoli 15, 17 e 99 del Codice confermano l’obbligo di verifica interna.
Il divieto di esternalizzazione
L’esternalizzazione del servizio di verifica si pone in contrasto con la legge.
Non è consentito affidare a terzi attività che incidono direttamente sulla legittimità dell’affidamento. Inoltre, il Codice vieta agli operatori economici di gestire procedure di gara per conto della stazione appaltante.
Questo divieto include anche la fase di acquisizione dei documenti.
I rischi operativi e giuridici
La delega a soggetti privati comporta rischi rilevanti.
Può compromettere la certezza sull’identità del richiedente dei documenti.
Può generare criticità in materia di protezione dei dati personali. Vi è anche un rischio sostanziale. L’operatore economico potrebbe, in casi estremi, incidere indirettamente sulla verifica dei propri requisiti.
Il ruolo del FVOE
La verifica deve avvenire tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).
Il sistema è sempre più interoperabile con le banche dati pubbliche.
Questo rende superfluo il ricorso a soggetti esterni.
Conclusioni
Il messaggio di ANAC è chiaro. Le stazioni appaltanti devono esercitare direttamente il controllo sui requisiti degli aggiudicatari. La funzione non è delegabile. Si tratta di un presidio di legalità.
E rappresenta una garanzia fondamentale per la trasparenza e l’affidabilità del sistema degli appalti pubblici.




