Clausola sociale e gara pubblica: il progetto di assorbimento è essenziale nell’offerta

Clausola sociale e gara pubblica sono oggi strettamente collegate nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Lo chiarisce il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 10 aprile 2026 n. 2877. La decisione afferma un principio molto netto. Il progetto di assorbimento del personale uscente è parte essenziale dell’offerta. Per questo motivo, la sua omissione non può essere sanata dopo la scadenza del termine di gara.

Clausola sociale e gara pubblica nella sentenza del Consiglio di Stato

La vicenda nasce da una procedura per l’affidamento di servizi. La stazione appaltante aveva escluso un operatore economico. L’impresa non aveva allegato il progetto di assorbimento richiesto dal disciplinare di gara. Si trattava di un documento obbligatorio dell’offerta economica.

L’operatore ha impugnato l’esclusione. Ha sostenuto che l’omissione fosse sanabile con il soccorso istruttorio. Ha inoltre affermato che la clausola della lex specialis fosse illegittima. Secondo questa tesi, infatti, la mancata produzione del progetto non avrebbe dovuto comportare l’automatica esclusione.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto corretta la decisione della stazione appaltante. Ha anche confermato la legittimità della previsione del disciplinare.

Perché clausola sociale e gara pubblica incidono sul contenuto dell’offerta

Il punto centrale della sentenza riguarda il rapporto tra l’art. 57 e l’art. 102 del d.lgs. 36/2023. Secondo i giudici, le due disposizioni devono essere lette insieme. L’art. 57 qualifica le misure relative alla clausola sociale come requisiti necessari dell’offerta. L’art. 102 impone invece agli operatori di indicare le modalità con cui intendono rispettare tali impegni.

Da questa lettura coordinata deriva una conclusione precisa. Non basta dichiarare, in modo astratto, di voler rispettare la clausola sociale. Occorre spiegare come quell’impegno sarà attuato in concreto. Il progetto di assorbimento serve proprio a questo. Serve a rendere verificabile la serietà dell’offerta.

Per il Consiglio di Stato, quindi, la clausola sociale non è un elemento secondario. Al contrario, entra nella struttura dell’offerta. E incide sulla sua completezza.

Il progetto di assorbimento non può essere integrato dopo

La sentenza afferma che il progetto di assorbimento è un elemento intrinseco e strutturale dell’offerta economica. Questa definizione ha effetti molto chiari. Se il documento manca, l’offerta è incompleta. Non si tratta di una semplice irregolarità formale. Si tratta di una lacuna sostanziale.

Per questa ragione, non è ammesso il soccorso istruttorio. L’amministrazione non può consentire al concorrente di integrare dopo un documento essenziale che avrebbe dovuto essere presentato entro il termine di gara. Fare il contrario significherebbe alterare la parità di trattamento tra gli operatori economici.

Il Consiglio di Stato ricorda infatti che il soccorso istruttorio può servire a chiarire il contenuto dell’offerta. Non può però completarlo o modificarlo in un momento successivo.

Clausola sociale e gara pubblica: cosa cambia con il nuovo Codice

La sentenza mette in evidenza anche un altro aspetto importante. Con il d.lgs. 36/2023 vi è stato un vero cambio di impostazione rispetto al precedente d.lgs. 50/2016. Nel vecchio sistema non esisteva una norma equivalente all’attuale art. 102, comma 2. Inoltre, non vi era una previsione così chiara sulla necessità della documentazione relativa alla clausola sociale come elemento dell’offerta.

Oggi, invece, il nuovo Codice rafforza la tutela occupazionale. Le clausole sociali assumono un ruolo più incisivo nella procedura di gara. Non sono più viste come meri impegni programmatici. Diventano parte concreta della proposta contrattuale.

Questo passaggio è decisivo. Significa che la stazione appaltante deve valutare la sostenibilità reale dell’impegno assunto dall’operatore. E può farlo solo se il progetto di assorbimento è stato depositato correttamente.

Le conseguenze pratiche per imprese e stazioni appaltanti

La pronuncia n. 2877/2026 offre un’indicazione molto utile sul piano operativo. Gli operatori economici devono prestare massima attenzione alla documentazione richiesta dalla legge di gara. Quando la lex specialis impone il progetto di assorbimento, quel documento deve essere allegato in modo completo e tempestivo.

Allo stesso tempo, le stazioni appaltanti ricevono una conferma importante. In presenza di una omissione che incide sulla struttura dell’offerta, l’esclusione è legittima. Non vi è spazio per sanatorie postume.

In conclusione, clausola sociale e gara pubblica devono oggi essere lette in modo unitario. Il progetto di assorbimento non è un allegato marginale. È un elemento essenziale dell’offerta. E la sua mancanza comporta l’esclusione dalla gara, senza possibilità di soccorso istruttorio.