TAR Roma, 26.03.2026 n. 5692 chiarisce un principio molto rilevante negli appalti pubblici: il subappalto necessario non può essere utilizzato in fase di qualificazione se la lex specialis non consente di individuare in anticipo le categorie prevalenti e quelle scorporabili. Di conseguenza, l’esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese è stata ritenuta pienamente legittima.
Il caso esaminato dal TAR
La vicenda riguarda una procedura aperta promossa dall’Agenzia del Demanio per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili pubblici. In particolare, il lotto contestato richiedeva il possesso di attestazioni SOA nelle categorie OG1, OG2 e OG11, tutte in classifica V.
Il RTI ricorrente aveva dichiarato di voler partecipare ripartendo le quote di esecuzione tra le imprese. Tuttavia, la mandataria Crimac risultava carente nelle categorie OG2 e OG11 rispetto alla quota del 40% che si era impegnata a eseguire. Per questa ragione, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione.
Il principio sui requisiti del raggruppamento
Il TAR ricorda, anzitutto, che nei RTI il requisito può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Tuttavia, resta fermo un limite preciso. Ciascun componente deve avere la qualificazione necessaria per la parte di prestazioni che dichiara di eseguire.
Questo passaggio è decisivo. Infatti, la libertà di ripartire le quote interne non consente di superare i limiti delle qualificazioni effettivamente possedute da ogni impresa. In altri termini, non basta la somma dei requisiti del raggruppamento. Serve anche la corrispondenza tra quota esecutiva e capacità tecnica del singolo operatore.
Perché il subappalto necessario non era ammesso
Sul punto centrale, la sentenza è netta. Il disciplinare di gara ammetteva il subappalto in via generale, nei limiti dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023. Però non prevedeva il ricorso al subappalto necessario come strumento di qualificazione.
Inoltre, le FAQ della stazione appaltante avevano chiarito che tale istituto non era utilizzabile. La ragione è semplice. Nella procedura non era possibile definire ex ante quali lavorazioni sarebbero state prevalenti e quali scorporabili. Proprio perciò mancava il presupposto essenziale del subappalto necessario.
Secondo il TAR, questa scelta è coerente con la natura dell’istituto. Infatti, il subappalto necessario opera solo quando l’operatore è qualificato nella categoria prevalente e utilizza il subappalto per colmare il deficit relativo alle categorie scorporabili.
Nessun contrasto con il favor partecipationis
Il ricorrente ha invocato i principi di massima partecipazione, proporzionalità e libertà di organizzazione dell’impresa. Eppure il Collegio ha respinto anche questa censura.
Il sistema di qualificazione, infatti, tutela l’affidabilità tecnica dell’esecutore. Dunque, il favor partecipationis non può tradursi in un aggiramento delle regole di gara. Al contrario, la più ampia partecipazione è garantita solo agli operatori che possiedono i requisiti richiesti dall’ordinamento e dalla lex specialis.
No anche al soccorso istruttorio
Il TAR esclude, poi, che la carenza potesse essere sanata mediante soccorso istruttorio. Anche questo profilo è importante. Il soccorso istruttorio serve a integrare documenti incompleti. Non può, invece, supplire al mancato possesso originario di un requisito di partecipazione.
Pertanto, la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto non poteva modificare una carenza sostanziale di qualificazione. Diversamente, si sarebbe violato il principio di immodificabilità dell’offerta.
La decisione finale
In conclusione, TAR Roma, 26.03.2026 n. 5692 conferma la legittimità dell’esclusione. La sentenza afferma un principio chiaro: senza preventiva individuazione delle categorie prevalenti e scorporabili, il subappalto necessario non può essere utilizzato per partecipare alla gara.




