Consiglio di Stato, sez. III, 09.03.2026 n. 1850: esclusione dalla gara se l’offerta tecnica non rispetta i requisiti minimi del personale

Il Consiglio di Stato, sez. III, 09.03.2026 n. 1850 chiarisce un principio rilevante nelle procedure di gara pubblica. L’offerta tecnica deve rispettare integralmente i requisiti minimi previsti dalla lex specialis. In caso contrario l’offerta può essere esclusa. La sentenza riguarda una gara per l’affidamento dei servizi integrati di gestione delle apparecchiature biomedicali bandita dall’Azienda USL della Valle d’Aosta. Il Consorzio ricorrente era stato escluso perché l’offerta tecnica non rispettava i requisiti minimi relativi al personale.

I requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara

Il disciplinare e il capitolato tecnico contenevano prescrizioni molto precise. In particolare era richiesta la presenza di un addetto amministrativo e di almeno cinque tecnici senior. Inoltre la lex specialis prevedeva l’obbligo di allegare i curriculum vitae del personale tecnico e amministrativo. Da tali documenti dovevano emergere titoli di studio, esperienza professionale e certificazioni tecniche. La mancata presentazione dei CV comportava espressamente l’esclusione dalla procedura di gara. Si trattava quindi di una condizione essenziale per la validità dell’offerta tecnica.

Documentazione tecnica incompleta e offerta non valutabile

Nel caso concreto la Commissione giudicatrice ha rilevato una grave carenza documentale. Parte del personale indicato nell’offerta non risultava infatti in possesso dei requisiti minimi richiesti. In particolare tre tecnici non possedevano le qualifiche previste dal capitolato tecnico. Di conseguenza il numero dei tecnici effettivamente idonei risultava inferiore al minimo richiesto. Pertanto l’offerta è stata ritenuta non valutabile dalla Commissione. La mancanza dei requisiti del personale ha determinato la violazione della lex specialis e l’esclusione dalla gara.

I limiti del soccorso istruttorio nelle gare pubbliche

Il Consorzio ha sostenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Tuttavia il Consiglio di Stato ha respinto tale tesi. Il disciplinare di gara era molto chiaro. Il soccorso istruttorio poteva riguardare solo la documentazione amministrativa. Non poteva invece sanare carenze dell’offerta tecnica o economica. Di conseguenza la mancata indicazione dei requisiti del personale non poteva essere integrata successivamente. L’offerta doveva essere completa fin dal momento della presentazione.

Requisiti di partecipazione e requisiti dell’offerta tecnica

Secondo i giudici di Palazzo Spada i requisiti relativi al personale non sono meri requisiti esecutivi. Al contrario costituiscono condizioni di ammissibilità dell’offerta tecnica. La loro assenza impedisce alla Commissione di valutare correttamente la proposta tecnica. Per questo motivo l’offerta deve essere esclusa già nella fase preliminare di verifica. Il principio di tassatività delle cause di esclusione non può essere invocato. Tale principio riguarda infatti i requisiti soggettivi di partecipazione e non la completezza dell’offerta tecnica.

Il principio affermato dal Consiglio di Stato

La sentenza ribadisce un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa. Quando la lex specialis richiede specifici requisiti tecnici del personale, tali elementi devono risultare chiaramente dalla documentazione allegata all’offerta. Se i requisiti non sono dimostrati oppure risultano incompleti, l’offerta non può essere valutata. In questo caso l’esclusione dalla gara è pienamente legittima. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la decisione del TAR Valle d’Aosta e ha respinto l’appello del Consorzio.