Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2026 n. 1558: grave illecito professionale e legittima esclusione dalla gara

È questa la novità che arriva da Palazzo Spada in materia di contratti pubblici. La sentenza conferma un principio molto chiaro: quando la stazione appaltante motiva in modo serio, puntuale e coerente, l’esclusione per grave illecito professionale regge anche davanti al giudice amministrativo. In altre parole, non basta contestare la severità della decisione. Occorre dimostrare che quella valutazione sia illogica, contraddittoria o fondata su un errore di fatto.

La vicenda

Il caso riguarda una procedura aperta indetta dall’INPS per lavori di adeguamento funzionale, ristrutturazione edilizia e impiantistica di un immobile a Cremona. Il Consorzio Ar.Co. Lavori si era classificato primo. Tuttavia, nella fase di verifica amministrativa, la stazione appaltante ha rilevato precedenti risoluzioni contrattuali sia a carico del consorzio sia della consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori. Da lì è partito il contraddittorio. E, all’esito dell’istruttoria, l’INPS ha disposto l’esclusione dalla gara, ritenendo integrata la causa di esclusione per grave illecito professionale prevista dagli articoli 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.

Perché l’esclusione è stata ritenuta legittima

Il punto decisivo della sentenza è questo: l’amministrazione non si è limitata a richiamare precedenti negativi in modo generico. Al contrario, ha costruito una motivazione ampia e dettagliata. Secondo il Consiglio di Stato, la stazione appaltante ha spiegato bene sia la gravità dei fatti, sia la loro incidenza concreta sulla affidabilità professionale del consorzio e della consorziata esecutrice. Sono stati valorizzati, in particolare, profili come violazioni in materia di sicurezza, abbandono del cantiere, mancata adozione di misure idonee a evitare il degrado dell’immobile e ulteriori carenze nell’esecuzione dei precedenti appalti. Per i giudici, quindi, non si è trattato di una valutazione astratta. Si è trattato, invece, di un giudizio motivato su fatti specifici e rilevanti.

La discrezionalità della stazione appaltante

La sentenza ribadisce poi un principio ormai consolidato. L’esclusione per grave illecito professionale non è automatica. Richiede una valutazione della stazione appaltante. Proprio per questo, il sindacato del giudice amministrativo resta esterno. Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione. Può intervenire solo se emergono vizi evidenti, come illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti o errore manifesto. Nel caso esaminato, però, questi vizi non sono stati ravvisati. L’appellante ha contestato soprattutto la congruità della valutazione, ma senza smontarne davvero il fondamento fattuale.

Il tema del “contesto” non salva l’operatore

Il consorzio ha sostenuto che l’episodio contestato doveva essere letto nel quadro della sua attività complessiva. In sostanza, ha affermato che un singolo precedente, riferito a un appalto di modesto valore, non poteva mettere in dubbio l’affidabilità di un operatore con un volume d’affari ben più ampio. Il Consiglio di Stato, però, non ha accolto questa impostazione. Anzi, osserva un passaggio molto significativo: proprio la modestia economica dell’appalto avrebbe dovuto consentire una gestione agevole dei lavori. Dunque, quel dato non attenua la gravità dei fatti. Semmai, in quel contesto, la rende ancora più evidente.

Il consorzio risponde in proprio

Altro aspetto importante della decisione riguarda la natura del consorzio. Il Collegio ricorda che il consorzio stabile o consortile, quando partecipa a una gara, è un soggetto giuridico autonomo. Questo significa che la causa di esclusione può colpire direttamente il consorzio, a prescindere dalla posizione della singola consorziata designata per l’esecuzione. E infatti, nel caso concreto, la valutazione negativa riguardava entrambe le posizioni. Di conseguenza, la possibile sostituzione della consorziata non sarebbe stata comunque sufficiente a evitare l’esclusione.

Il principio che lascia la sentenza

La pronuncia n. 1558 del 27 febbraio 2026 lascia un messaggio molto netto agli operatori economici. Nelle gare pubbliche, il tema dell’affidabilità professionale pesa in modo decisivo. E pesa ancora di più quando l’amministrazione costruisce una motivazione completa, concreta e coerente. Per questa ragione, la sentenza si inserisce in un orientamento stabile: in materia di gravi illeciti professionali, il provvedimento espulsivo resiste al vaglio del giudice quando la stazione appaltante dimostra, con argomenti seri, perché quei fatti incrinano il rapporto fiduciario. Se vuoi, te lo riscrivo anche in una versione ancora più naturale e “da quotidiano giuridico”, meno tecnica e più elegante da pubblicazione.