Con questa decisione il Collegio ha accolto il ricorso proposto contro l’avviso pubblico del Comune di Pomigliano d’Arco relativo alla gestione in concessione del servizio di refezione scolastica e alla realizzazione di un centro cottura. In particolare, la sentenza affronta i limiti della discrezionalità amministrativa nella fase preliminare del partenariato pubblico-privato. Inoltre, ribadisce il ruolo centrale dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
La vicenda amministrativa e le censure della società ricorrente
La controversia nasce dall’impugnazione della determinazione dirigenziale n. 483/2025, con cui il Comune ha approvato l’avviso ex art. 193 d.lgs. 36/2023.
La società ricorrente ha dedotto più profili di illegittimità. In primo luogo, la violazione degli obblighi di pubblicità e accesso agli atti. In secondo luogo, la carenza istruttoria e la mancata indicazione del valore complessivo della concessione. Inoltre, è stata contestata la predisposizione di una griglia di punteggi eccessivamente dettagliata già nella fase preliminare. Pertanto, secondo la ricorrente, l’avviso avrebbe inciso sulla concorrenza e limitato la partecipazione delle PMI.
I principi affermati dal TAR: discrezionalità sì, ma nel rispetto della trasparenza
Il TAR ha riconosciuto che la P.A. dispone di ampia discrezionalità nel ricorso al project financing. Tuttavia, tale discrezionalità incontra limiti precisi.
Invero, sin dall’avvio della procedura devono essere rispettati i principi di trasparenza, leale collaborazione e par condicio. Di conseguenza, la loro violazione può viziare ab origine la scelta amministrativa discrezionale.
Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza recente, evidenziando che la mancata corretta applicazione di tali principi compromette la formazione dell’interesse pubblico.
Carenze istruttorie e genericità dell’interesse pubblico
Un primo profilo di illegittimità riguarda la genericità dell’avviso. Infatti, l’atto non esplicitava adeguatamente l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del centro cottura.
Inoltre, mancavano dati essenziali per la formulazione di proposte sostenibili. Ad esempio, non erano chiari i costi di bonifica del sito né lo stato della pianificazione urbanistica. Conseguentemente, risultava difficile elaborare un piano economico-finanziario attendibile.
Secondo il TAR, tali carenze contrastano con la valutazione preliminare di convenienza richiesta dal Codice dei contratti pubblici.
L’anticipazione dei criteri di gara e la restrizione della concorrenza
Il Collegio ha poi censurato la griglia dei punteggi prevista nell’avviso. Da un lato, l’attribuzione anticipata dei criteri valutativi rischiava di restringere la concorrenza. Dall’altro, alterava la struttura bifasica del project financing.
In particolare, l’avviso prevedeva punteggi per fatturato specifico, esperienze pregresse e PEF, nonostante l’assenza di elementi istruttori adeguati. Pertanto, l’Amministrazione ha anticipato contenuti propri della fase di gara, delimitando il bacino dei potenziali proponenti.
Decisione finale e impatti operativi
Alla luce delle criticità riscontrate, il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’avviso impugnato. Inoltre, ha dichiarato inammissibili gli interventi ad adiuvandum e condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese.
La sentenza assume rilievo pratico. Infatti, chiarisce che anche la fase preliminare del project financing è immediatamente lesiva e impugnabile. Inoltre, rafforza l’obbligo per le stazioni appaltanti di predisporre avvisi chiari, istruiti e non anticoncorrenziali.




