TAR Trieste, 14.02.2026 n. 55: principio di rotazione non applicabile negli appalti sopra soglia

TAR Trieste, 14.02.2026 n. 55 segna un chiarimento rilevante in materia di appalti pubblici e principio di rotazione. Il giudice amministrativo ha stabilito che il principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 riguarda esclusivamente le procedure sotto soglia. Pertanto, non può essere applicato agli affidamenti di importo superiore alle soglie europee. La decisione si inserisce nel solco della recente giurisprudenza amministrativa e offre indicazioni operative alle stazioni appaltanti.

Il caso: affidamento del servizio rifiuti nel Comune di Udine

La controversia nasce dall’affidamento del servizio sperimentale di raccolta differenziata tramite “campane intelligenti”. La società ricorrente contestava la procedura negoziata senza bando e la reiterata aggiudicazione al medesimo operatore. In particolare, lamentava violazione di legge, eccesso di potere e mancato rispetto del principio di rotazione. Tuttavia, il TAR ha respinto il ricorso ritenendo legittima la scelta amministrativa.

Procedura negoziata e natura sperimentale del servizio

Il Collegio ha evidenziato che la natura sperimentale del servizio imponeva continuità operativa. Inoltre, la stazione appaltante doveva evitare interruzioni e costi irragionevoli. Di conseguenza, la procedura negoziata è stata ritenuta coerente con l’art. 76 del d.lgs. n. 36/2023. In effetti, l’assenza di soluzioni alternative ragionevoli giustificava l’affidamento allo stesso operatore. Pertanto, il TAR ha valorizzato i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

Principio di rotazione: applicazione limitata agli affidamenti sotto soglia

Il passaggio centrale della sentenza riguarda il principio di rotazione. Il TAR osserva che tale principio tutela la concorrenza e il favor partecipationis tra PMI. Tuttavia, esso trova applicazione solo negli affidamenti sotto soglia, come già affermato dal TAR Sicilia n. 1341/2025. Nel caso esaminato, l’importo complessivo di € 488.400,00 collocava l’appalto sopra soglia. Di conseguenza, la censura della ricorrente è stata dichiarata infondata.

Superamento della giurisprudenza formatasi sul previgente codice

La ricorrente richiamava precedenti relativi al d.lgs. n. 50/2016. Tuttavia, il TAR ha chiarito che tale orientamento non è più applicabile. Infatti, l’art. 63 del previgente codice richiamava espressamente il principio di rotazione nelle procedure negoziate. Diversamente, il nuovo art. 76 del d.lgs. n. 36/2023 menziona solo trasparenza e concorrenza. Ne deriva un mutamento normativo significativo. Inoltre, la riduzione del numero minimo di operatori da consultare conferma l’impostazione del nuovo codice.

Ricorso respinto e motivi aggiunti inammissibili

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Parallelamente, i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse. Il Collegio ha rilevato che le delibere comunali impugnate non avevano carattere lesivo. Esse si limitavano a disporre la prosecuzione della sperimentazione, lasciando alla società in house le modalità di affidamento.

Conclusioni e impatti operativi della sentenza

La pronuncia TAR Trieste, 14.02.2026 n. 55 assume rilievo pratico. In primo luogo, delimita l’ambito applicativo del principio di rotazione. In secondo luogo, rafforza la legittimità delle procedure negoziate sopra soglia in presenza di specifiche esigenze tecniche. Pertanto, le stazioni appaltanti dovranno valutare attentamente natura dell’affidamento, importo e contesto procedimentale. Inoltre, la sentenza conferma il ruolo centrale dei principi di efficienza, continuità e proporzionalità nell’azione amministrativa.