TAR Roma, 09.02.2026 n. 2445: subappalto necessario OS6 e divieto di soccorso istruttorio. La sentenza chiarisce che non basta una dichiarazione “generica” di subappalto. Serve invece una scelta chiara. Deve essere inequivoca. E deve essere auto-vincolante.
Il punto centrale della decisione
In definitiva, il problema non concerne la mera mancanza di un aggettivo nella dichiarazione di appalto. Non è una questione di forma. Il problema è sostanziale. Manca una opzione chiara per il subappalto. E manca proprio con riferimento alle opere OS6.
Questa mancanza è decisiva. Soprattutto perché, per la categoria OS6, nessuna delle due imprese in RTI era dotata della qualificazione necessaria. Di conseguenza, per quelle lavorazioni non erano legittimate ad eseguire direttamente.
Subappalto “facoltativo” e subappalto “necessario”
La giurisprudenza richiamata distingue due piani. Sono diversi. E hanno funzioni diverse. Da un lato c’è il subappalto facoltativo. È una esternazione di volontà. Riguarda una scelta organizzativa. Può restare più ampia. Dall’altro lato c’è il subappalto necessario. Qui, invece, si parla di requisito di partecipazione. È una modalità per attestare il possesso del requisito. Per questo non tollera formule generiche. Né tollera dichiarazioni predisposte ad altri fini. Altrimenti si violano par condicio e trasparenza.
Perché serve una dichiarazione espressa “qualificante”
La sentenza ribadisce un principio: quando il concorrente è privo del requisito di gara, deve indicare espressamente la volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi. Quindi entra in gioco una dichiarazione specifica. Non coincide con la dichiarazione generale. Non basta dire che si intende subappaltare “una parte” di lavori o forniture. Serve dire che il subappalto è usato per coprire la carenza del requisito. E questo deve risultare in modo chiaro già in domanda.
Il ruolo della lex specialis e l’effetto della carenza in OS6
Nel caso esaminato, la lex specialis prevedeva l’obbligo di manifestare la volontà di ricorrere al subappalto necessario. Doveva avvenire in sede di gara. Doveva essere espresso. E doveva indicare le opere interessate. Tuttavia il RTI ha reso una dichiarazione di subappalto definita “generica”. In sostanza, non ha espresso quella opzione auto-vincolante richiesta per la OS6. Perciò, secondo il Collegio, il RTI non poteva ritenersi validamente qualificato su quella categoria.
Soccorso istruttorio: perché qui non è ammesso
La stazione appaltante ha concesso il soccorso istruttorio. Lo ha fatto per consentire al RTI di dichiarare una volontà non resa in origine. Cioè la volontà di ricorrere al subappalto necessario. Tuttavia, per il TAR, questo uso non è ammissibile. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare l’offerta originaria. E non può sopperire all’assenza della dichiarazione di subappalto necessario. La regola è netta: la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta accertata la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare.
L’esito: annullamento dell’aggiudicazione ed esclusione
Il Collegio accoglie il motivo più “radicale”. Quello sulla qualificazione e sul subappalto necessario in OS6. Per l’effetto annulla l’aggiudicazione in favore del RTI. E precisa che il RTI dovrà essere escluso dalla gara. La ragione è la carenza del requisito. Ed è anche la mancanza della dichiarazione tempestiva. Dichiarazione che non è sanabile. Di conseguenza, gli altri motivi vengono dichiarati assorbiti.
Implicazioni pratiche per operatori economici
La lezione operativa è chiara. Se manca un requisito di qualificazione, non basta “accennare” al subappalto. Occorre una dichiarazione mirata. Deve essere espressa. Deve essere inequivoca. E deve far capire subito che il subappalto è qualificante. Inoltre, quindi, non si può confidare in una integrazione successiva. Il soccorso istruttorio non è uno strumento per trasformare una riserva generica in una dichiarazione necessaria. La dichiarazione deve nascere corretta. Sin dalla domanda.




