TAR Roma, 20.01.2026 n. 1087: principio di rotazione illegittimo nelle procedure aperte al mercato

Il TAR Roma, 20.01.2026 n. 1087, interviene in modo netto sul principio di rotazione. La sentenza chiarisce quando tale principio non può essere applicato. Il tema è centrale nel diritto dei contratti pubblici.
Soprattutto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023. In particolare, il giudice amministrativo affronta il rapporto tra rotazione e concorrenza. E lo fa valorizzando la struttura concreta della procedura di affidamento.

Il caso: l’esclusione del gestore uscente

La controversia nasce dal mancato invito del gestore uscente a una procedura avviata da Rai. L’amministrazione aveva escluso l’operatore applicando il principio di rotazione. Tale scelta era fondata su istruzioni interne. Tuttavia, la lex specialis di gara non conteneva alcun richiamo. Né alle istruzioni interne. Né al principio di rotazione. Secondo il TAR, questo elemento è decisivo. Le regole di gara vincolano l’amministrazione. E non possono essere integrate successivamente.

Indagine di mercato e apertura alla concorrenza

Inoltre, la procedura esaminata non prevedeva inviti selettivi. Rai aveva pubblicato un avviso di indagine di mercato. L’avviso era aperto a tutti gli operatori in possesso dei requisiti. Non erano previsti limiti numerici. Né sbarramenti all’accesso. Di conseguenza, la partecipazione era massima. Secondo il TAR, in questo contesto non opera la ratio del principio di rotazione. La concorrenza, infatti, risulta già garantita a monte.

Quando la rotazione non si applica

Il TAR richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il principio di rotazione si applica solo in casi specifici. Vale negli affidamenti diretti. Oppure quando l’amministrazione sceglie discrezionalmente gli invitati. Al contrario, la rotazione non si applica alle procedure aperte.
Né alle indagini di mercato senza limiti. In tali ipotesi, escludere il gestore uscente è illegittimo. La rotazione non serve a penalizzare chi ha già operato correttamente. Serve solo a evitare favoritismi.

Il richiamo al nuovo Codice dei contratti pubblici

La sentenza richiama anche l’art. 49 del d.lgs. 36/2023. In particolare, il comma 5. La norma esclude la rotazione quando l’indagine di mercato è aperta. La ratio è chiara. Evitare rendite di posizione. Senza comprimere la concorrenza. Il nuovo Codice recepisce così l’indirizzo giurisprudenziale già consolidato.

La decisione del TAR Roma

Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglie il ricorso. Annulla il provvedimento di esclusione. E impone la riammissione dell’operatore economico. L’applicazione del principio di rotazione viene giudicata illegittima. Perché ingiustificatamente preclusiva della concorrenza.

Conclusioni

La sentenza TAR Roma 20.01.2026 n. 1087 offre un chiarimento fondamentale. Il principio di rotazione non è automatico. Deve essere applicato solo nei casi previsti dalla legge. Nelle procedure realmente aperte al mercato, la concorrenza prevale. E l’esclusione del gestore uscente non è consentita. Un principio che rafforza trasparenza, imparzialità e accesso al mercato.