Il TAR Roma, con la sentenza 20 gennaio 2026 n. 1087, chiarisce in modo netto quando il principio di rotazione non può essere applicato. La decisione riguarda una procedura avviata da Rai e l’esclusione del gestore uscente in nome della rotazione. Tuttavia, secondo il Tribunale, tale esclusione è illegittima se la procedura è realmente aperta al mercato.
Nessun rinvio alle istruzioni interne nella lex specialis
In primo luogo, il TAR esclude la rilevanza delle Istruzioni interne richiamate da Rai. La lex specialis di gara, infatti, non contiene alcun rinvio né alle istruzioni aziendali né al principio di rotazione. Inoltre, la procedura concreta risulta diversa da quella disciplinata nelle memorie difensive della stazione appaltante.
Di conseguenza, non è possibile applicare automaticamente regole interne se non sono richiamate negli atti di gara.
Indagine di mercato aperta e massima partecipazione
Il Collegio sottolinea un passaggio decisivo. Rai ha avviato un’indagine di mercato aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti. Non vi è stata alcuna selezione preventiva né alcuna limitazione nel numero dei soggetti invitabili. In altre parole, chiunque poteva manifestare interesse e presentare offerta. Questo elemento cambia radicalmente il quadro giuridico.
Quando il principio di rotazione è davvero applicabile
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il principio di rotazione opera solo in casi specifici. In particolare, si applica negli affidamenti diretti o nelle procedure negoziate in cui l’amministrazione sceglie discrezionalmente chi invitare. Al contrario, la rotazione non si applica quando la procedura è aperta o comunque priva di sbarramenti all’ingresso. In questi casi, la concorrenza è già garantita.
Il recepimento nel nuovo Codice dei contratti pubblici
Questo orientamento è stato recepito anche dal nuovo Codice dei contratti pubblici. L’articolo 49 del d.lgs. 36/2023 prevede espressamente che il principio di rotazione non si applica se l’indagine di mercato non limita il numero degli operatori invitati. La ratio è chiara. Evitare rendite di posizione ha senso solo quando l’amministrazione seleziona pochi soggetti. Non quando apre il mercato a tutti.
L’esclusione del gestore uscente è illegittima
Nel caso deciso dal TAR Roma, l’esclusione del fornitore uscente è risultata ingiustificata. Rai ha invitato tutti gli operatori idonei, tranne uno. Proprio quello già affidatario del servizio. Secondo il Tribunale, questo comportamento è contrario ai principi di concorrenza e proporzionalità. Il principio di rotazione, infatti, non può trasformarsi in uno strumento punitivo.
Le conseguenze della sentenza
Il ricorso è stato accolto. Rai dovrà invitare l’operatore escluso alla procedura. La sentenza rafforza un principio fondamentale: la rotazione è uno strumento, non un fine. Se applicata fuori contesto, diventa una barriera illegittima all’accesso al mercato.




