Consiglio di Stato 2026 n. 202 e soccorso istruttorio sul rapporto periodico del personale

Consiglio di Stato 2026 n. 202 e soccorso istruttorio sul rapporto periodico del personale significa una cosa molto concreta. Nelle gare pubbliche, l’omessa produzione del rapporto ex art. 46 d.lgs. 198/2006 non è sempre una “condanna” automatica. Può essere sanata. Ma solo a certe condizioni. La decisione (Cons. Stato, sez. III, 09.01.2026, n. 202) si inserisce nel filone che spinge verso il favor partecipationis. Tuttavia non banalizza l’obbligo. Anzi. Lo rende più serio, perché chiarisce quando l’irregolarità è recuperabile e quando, invece, è tardiva e fatale.

Il rapporto periodico: non è un allegato qualunque

Il disciplinare spesso prevede l’esclusione per chi, oltre i 50 dipendenti, non produce il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. Non è burocrazia fine a sé stessa. È un presidio di trasparenza. E, soprattutto, è un pezzo della strategia PNRR e degli obiettivi UE sulla parità di genere e generazionale. Qui sta il punto “politico” della norma, ma anche il punto legale. Il diritto degli appalti, oggi, non guarda solo al prezzo. Guarda anche all’impatto sociale. Di conseguenza, questo documento diventa una soglia di affidabilità dell’operatore economico.

Dal PNRR al Codice appalti: la causa di esclusione si è stabilizzata

La sentenza ricostruisce il percorso. Prima l’obbligo nasce e si rafforza con la disciplina PNRR. Poi entra nella logica del nuovo Codice. Oggi la cornice è chiara: l’art. 94 d.lgs. 36/2023, per gli affidamenti legati a fondi UE/PNRR, tipizza l’esclusione in caso di mancata produzione del rapporto e delle attestazioni di trasmissione. Inoltre, con il “Correttivo appalti” (d.lgs. 209/2024) e il rinvio all’Allegato II.3, il tema delle pari opportunità si proietta anche oltre il PNRR. Quindi l’obbligo non va letto come eccezione. Va letto come regola di sistema.

Il punto chiave: è soccorribile, ma solo se il documento già esisteva

La parte più operativa della pronuncia è questa. Il Consiglio di Stato qualifica l’adempimento come requisito di ordine generale e come documentazione amministrativa. Perciò è astrattamente “soccorrribile”. Non incide sul contenuto dell’offerta tecnica o economica. E questo fa la differenza. Ma attenzione: il soccorso istruttorio non può creare ex novo ciò che non esisteva. Se il rapporto viene redatto dopo la scadenza delle offerte, non è una regolarizzazione. È un’integrazione sostanziale. E non si può fare. Il soccorso istruttorio, per definizione, sana una mancanza formale. Non riscrive la storia dell’impresa. In pratica: si può allegare tardi un documento già formato e già trasmesso nei tempi. Non si può “correre ai ripari” quando l’obbligo era stato ignorato.

Ricadute pratiche: cosa devono fare imprese e stazioni appaltanti

Per le imprese sopra i 50 dipendenti la regola è semplice, quindi implacabile: preparare il rapporto periodico per tempo e conservare prova delle trasmissioni e della conformità. In gara, poi, serve un controllo interno prima dell’upload. Un errore banale può costare un’esclusione o, quantomeno, un contenzioso. Per le stazioni appaltanti la sentenza è un promemoria. Il soccorso istruttorio non è un favore. È uno strumento di buona amministrazione. Va applicato in modo coerente e non selettivo. E va applicato soprattutto quando la lex specialis lo richiama espressamente. Da avvocato lo dico con franchezza: questa pronuncia riduce il “processo alle intenzioni”. Non conta il sospetto. Conta la data del documento. Conta la sua preesistenza. Conta la tracciabilità.

Conclusione: più compliance, meno formalismi sterili

La direzione è netta. La parità di genere negli appalti non è più un capitolo accessorio. È un requisito che pesa. Tuttavia il sistema non deve trasformarsi in una tagliola per errori meramente documentali. Consiglio di Stato 2026 n. 202 prova a tenere insieme le due esigenze. Rigorosità sugli obblighi. E ragionevolezza sulle forme. È un equilibrio delicato. Ma è l’unico che può reggere, soprattutto quando in gioco ci sono risorse pubbliche e fiducia nelle regole.