Consiglio di Stato 23 dicembre 2025 n. 10250: termini di impugnazione e piena conoscenza negli appalti pubblici

Consiglio di Stato 23 dicembre 2025 n. 10250 chiarisce quando decorre il termine per impugnare l’aggiudicazione nelle procedure di gara.
La sentenza offre indicazioni operative rilevanti per operatori economici e stazioni appaltanti.
Il punto centrale riguarda il concetto di “piena conoscenza” e il dies a quo dell’azione di annullamento.

Il quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso per annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.
Il termine decorre dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’atto.
Si tratta di ipotesi alternative, come confermato dall’uso della congiunzione “o”.

Nel settore degli appalti pubblici, tuttavia, l’art. 41 c.p.a. va coordinato con l’art. 120 c.p.a.
Quest’ultimo collega la decorrenza del termine alla comunicazione dell’aggiudicazione o alla messa a disposizione degli atti di gara.

Il ruolo della comunicazione digitale

Il Codice dei contratti pubblici del 2023 rafforza il modello digitale.
L’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di comunicare l’aggiudicazione entro cinque giorni.
Contestualmente, gli atti di gara devono essere resi disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento.

In linea di principio, quindi, la piena conoscenza degli atti dovrebbe coincidere con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
Tuttavia, la sentenza chiarisce che non sempre ciò accade nella prassi.

Piena conoscenza e accesso agli atti

Secondo il Consiglio di Stato, la piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale del provvedimento.
È sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto e della sua immediata lesività.
Questo principio risponde all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, se l’operatore economico acquisisce tale conoscenza tramite accesso agli atti, il termine per impugnare decorre da quel momento.
L’accesso è funzionalmente equivalente alla comunicazione digitale, ai fini dell’art. 120 c.p.a.

Il caso concreto deciso dal Consiglio di Stato

Nel caso esaminato, l’operatore economico aveva avuto conoscenza dell’offerta economica dell’aggiudicatario già il 7 novembre 2024.
Proprio su tale offerta si fondava il motivo principale del ricorso.
La notifica al controinteressato, però, era avvenuta solo il 20 dicembre 2024. Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile.
La notifica tardiva al controinteressato non è sanabile. Si tratta, infatti, di una condizione essenziale di ammissibilità dell’azione.

Accesso successivo e motivi aggiunti

La sentenza precisa inoltre che la successiva ostensione dell’offerta tecnica non incide sul dies a quo.
Quella documentazione avrebbe potuto giustificare, al più, la proposizione di motivi aggiunti.
Non può invece riaprire i termini per il ricorso principale. Questo orientamento è coerente con la giurisprudenza consolidata e con l’Adunanza Plenaria n. 12/2020.

Le indicazioni operative

Da questa decisione emerge un principio chiaro.
Il termine per impugnare decorre quando l’operatore conosce gli elementi essenziali dell’aggiudicazione.
Non è necessaria una conoscenza completa e analitica di tutti gli atti. Per gli operatori economici, quindi, è essenziale monitorare con attenzione l’accesso agli atti e le comunicazioni di gara. Per le stazioni appaltanti, invece, la corretta gestione delle comunicazioni digitali resta centrale per la certezza dei termini.