Consiglio di Stato, sez. III, 12.12.2025 n. 9835: i chiarimenti di gara non possono modificare la lex specialis

Consiglio di Stato, sez. III, 12.12.2025 n. 9835 chiarisce un principio centrale nel diritto degli appalti pubblici: i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante non possono modificare la lex specialis di gara né introdurre nuovi requisiti tecnici a pena di esclusione.
La sentenza assume particolare rilievo per operatori economici e stazioni appaltanti.

Il contesto della controversia

La pronuncia trae origine da una gara bandita da ESTAR, nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, per la fornitura pluriennale di medicinali.
Oggetto del giudizio erano alcuni lotti relativi all’enoxaparina sodica in siringhe preriempite.

Nel corso della procedura, la stazione appaltante aveva fornito chiarimenti nei quali richiamava genericamente la “normativa vigente” in materia di sicurezza. Sulla base di tali risposte, un operatore economico è stato escluso per la mancanza del dispositivo di sicurezza copri-ago.

Il nodo giuridico: requisiti di partecipazione o obblighi di esecuzione

Il punto centrale della decisione riguarda la corretta qualificazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.
Secondo il Consiglio di Stato, tali obblighi non costituivano requisiti tecnici dell’offerta, ma condizioni di esecuzione del contratto. Infatti, il Capitolato di gara collocava il richiamo al d.lgs. n. 81/2008 nella sezione dedicata alle condizioni esecutive. Al contrario, la parte relativa ai requisiti tecnici minimi non prevedeva alcuna prescrizione espressa sul dispositivo di sicurezza.

Il ruolo dei chiarimenti nella procedura di gara

Il Collegio ribadisce un principio consolidato.
È vero che i chiarimenti possono generare affidamento negli operatori economici. Tuttavia, tale affidamento incontra un limite preciso. I chiarimenti non possono integrare o modificare la lex specialis. Non possono introdurre obblighi nuovi né trasformare una condizione di esecuzione in un requisito di ammissione. Pertanto, una risposta come “Sì, come da normativa vigente” non è idonea a fondare un’esclusione dalla gara.

Sicurezza sul lavoro e d.lgs. 81/2008

Un ulteriore profilo affrontato riguarda la normativa sulla sicurezza.
Il Consiglio di Stato osserva che il d.lgs. n. 81/2008 impone obblighi al datore di lavoro, non ai concorrenti in fase di gara. Le prescrizioni sui dispositivi di sicurezza operano nella fase esecutiva. Di conseguenza, non si realizza alcuna eterointegrazione automatica della disciplina di gara.

Le conseguenze per gli operatori economici

La sentenza evidenzia un principio di responsabilità. Gli operatori che, sulla base dei chiarimenti, hanno incluso i dispositivi di sicurezza come elemento dell’offerta tecnica assumono su di sé il maggiore onere economico. Tale scelta non può essere imputata alla stazione appaltante. La lex specialis resta il parametro esclusivo di valutazione dell’offerta.

Conclusioni

Con la sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2025 n. 9835, il giudice amministrativo riafferma un punto fermo:
i chiarimenti non possono alterare le regole della gara. La decisione rafforza la certezza del diritto e tutela la par condicio tra concorrenti.
Un richiamo chiaro alla necessità di distinguere, sempre, tra fase di partecipazione ed esecuzione del contratto.