La sentenza Consiglio di Stato 04.12.2025 n. 9577 chiarisce che il ribasso va calcolato sull’intero importo a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera. Il principio, espresso con particolare fermezza, riguarda l’applicazione dell’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 e si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato.
Il significato dell’art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023
La norma stabilisce che la stazione appaltante deve indicare separatamente i costi della manodopera. Tuttavia tali costi restano parte integrante dell’importo complessivo posto a base di gara. Pertanto il ribasso percentuale non può essere applicato a un valore depurato della manodopera. Non è prevista alcuna deroga. Questa lettura risponde alla finalità di assicurare trasparenza, tutela del lavoro e coerenza economica dell’offerta.
L’orientamento del Consiglio di Stato
La sentenza conferma la linea già adottata in precedenti decisioni del 2023, 2024 e 2025. Secondo il Consiglio di Stato, non è possibile sostenere che il nuovo Codice abbia introdotto un regime opposto a quello del d.lgs. 50/2016.
La manodopera continua a essere ricompresa nella base d’asta. La sua esposizione separata non incide sul perimetro del ribasso.
Anzi, secondo i giudici, la separazione serve solo a responsabilizzare l’operatore economico, che deve parametrarsi ai valori indicati dalla stazione appaltante.
Gli obblighi dell’operatore economico
Gli operatori devono indicare separatamente i costi della manodopera ai sensi degli artt. 91 e 108 del d.lgs. 36/2023. L’omissione comporta l’esclusione.
Questa indicazione separata permette alla stazione appaltante di verificare se il ribasso incide anche sulla manodopera o solo sulle altre voci. È una verifica di coerenza e sostenibilità dell’offerta economica.
Tuttavia, il ribasso percentuale deve sempre essere determinato sull’importo complessivo a base d’asta.
Le ragioni della decisione
Secondo il Consiglio di Stato, la separazione della manodopera non può essere interpretata come una riduzione dell’importo su cui calcolare il ribasso. L’importo rimane unico.
La stazione appaltante è tenuta a indicare la quantificazione della manodopera come parametro di controllo. L’operatore è tenuto a dichiarare i propri costi per consentire il confronto con la stima pubblica.
Questa impostazione è condivisa anche dal MIT e dall’ANAC, che hanno ribadito l’obbligo di includere la manodopera nell’importo ribassabile.
Le conseguenze operative
L’operatore che calcola il ribasso su un importo ridotto formula un’offerta indeterminata. L’offerta risulta incoerente con la legge di gara e non confrontabile con quelle degli altri concorrenti.
La sentenza precisa che un simile errore determina l’annullamento dell’aggiudicazione, poiché altera la par condicio e attribuisce un vantaggio competitivo indebito.
Conclusioni
La decisione Consiglio di Stato 04.12.2025 n. 9577 conferma che la base di gara è unitaria e comprensiva della manodopera. Il ribasso deve essere calcolato sull’intero importo a base d’asta.
Si tratta di un principio ormai stabile, che rafforza la trasparenza, tutela il lavoro e garantisce l’equità nelle procedure di gara.




