Consiglio di Stato, sez. IV, 02.12.2025 n. 9484: equivalenza tra CCNL e ruolo della stazione appaltante

Nella gara la lex specialis indicava il CCNL Logistica Trasporto merci e spedizioni. Il RTI aggiudicatario applicava invece il CCNL Igiene Ambientale. L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR e poi al Consiglio di Stato. Secondo l’appellante, il CCNL applicato dal RTI avrebbe garantito tutele inferiori. In particolare su indennità, ex festività soppresse, permessi, scatti e straordinario. Di conseguenza, a suo avviso, non vi sarebbe stata vera equivalenza tra i due contratti collettivi.

Il quadro normativo richiamato dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato richiama l’art. 11 d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024. Le stazioni appaltanti devono ottenere dall’operatore:

  • l’impegno ad applicare il CCNL indicato; oppure
  • una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Questa dichiarazione, precisa il Consiglio di Stato, va sempre verificata. La verifica avviene secondo l’art. 110 e l’Allegato I.01.6.

L’Allegato elenca i parametri: straordinario, part-time, ex festività, permessi retribuiti, prova, preavviso, comporto, malattia, infortunio, maternità, bilateralità, previdenza e sanità integrativa. L’equivalenza sussiste quando:

  • la retribuzione annua fissa è almeno pari a quella del CCNL di gara;
  • gli scostamenti sui singoli parametri sono solo marginali.

Valutazione complessiva e limiti del giudice amministrativo

La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che la verifica di equivalenza è globale e sintetica. Non è un mero confronto aritmetico voce per voce. La stazione appaltante esercita un potere tecnico-discrezionale. Il giudice amministrativo, infatti, può controllare solo logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria. Non può sostituirsi alla P.A. nella valutazione tecnica. Pertanto il Consiglio di Stato esclude che si possa desumere la non equivalenza solo dal numero delle differenze tra CCNL. Occorre, invece, guardare al trattamento complessivo e alla coerenza con l’oggetto dell’appalto.

Perché il Consiglio di Stato ha confermato l’equivalenza tra CCNL

Nel caso concreto la stazione appaltante ha svolto una verifica articolata. Ha richiesto chiarimenti, ricevuto tabelle comparative e acquisito un parere di un consulente del lavoro. Dalle risultanze emerge che il CCNL Igiene Ambientale assicura una retribuzione annua più elevata. Alcune minori tutele formali risultano compensate da condizioni migliori su altre voci, come l’orario di lavoro. Per il Consiglio di Stato, sez. IV, 02.12.2025 n. 9484, la conclusione di equivalenza è logica e coerente. Gli scostamenti sono nel complesso marginali e non incidono sul livello di tutela dei lavoratori. L’appello viene quindi respinto.

Implicazioni pratiche per appalti e operatori economici

La decisione del Consiglio di Stato ha effetti pratici chiari. Le stazioni appaltanti devono:

  • pretendere sempre la dichiarazione di equivalenza quando il CCNL è diverso;
  • motivare in modo complessivo il giudizio di equivalenza, anche con supporto tecnico.

Gli operatori economici, d’altra parte, devono predisporre dichiarazioni dettagliate. Devono usare tabelle, spiegare eventuali scostamenti e dimostrare le compensazioni. In conclusione, la sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 02.12.2025 n. 9484 offre una traccia operativa. L’equivalenza tra CCNL non è un’etichetta formale, ma un giudizio tecnico complessivo che tutela la concorrenza e, soprattutto, i lavoratori impiegati nell’appalto.