La sentenza del Consiglio di Stato n. 9052/2025 chiarisce, ancora una volta, la portata del sistema degli acquisti pubblici. Secondo il giudice amministrativo, il ricorso ai soggetti aggregatori – e dunque alle convenzioni Consip – rappresenta la modalità ordinaria di approvvigionamento per le pubbliche amministrazioni. Al contrario, l’acquisto autonomo costituisce una deroga, ammessa soltanto in presenza di specifiche condizioni e previa adeguata motivazione.
Il quadro normativo: Consip come modello prioritario
La decisione parte dall’analisi dell’art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014. La norma individua i casi in cui le amministrazioni sono tenute a rivolgersi a Consip o agli altri soggetti aggregatori. Si tratta di una previsione chiara: l’aggregazione della domanda è un obbligo, non una facoltà. Il successivo comma 3-bis consente eccezioni soltanto quando, in assenza di contratti Consip disponibili, vi sia un’urgenza motivata. Anche in questo caso, tuttavia, il contratto autonomo deve essere limitato “alla durata e misura strettamente necessaria”. Inoltre, l’art. 1, comma 510, l. 208/2015 impone una motivazione rafforzata quando si sostiene che la convenzione non sia idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno dell’amministrazione. Il legislatore ha quindi costruito un sistema nel quale l’acquisto autonomo è ammesso solo come extrema ratio.
Autonomia residuale e motivazione rafforzata
La sentenza sottolinea come l’amministrazione, qualora intenda discostarsi dai modelli di acquisto Consip, debba spiegare in modo puntuale:
- perché la convenzione non risponde al fabbisogno;
- quali caratteristiche essenziali manchino;
- perché non sia possibile ricorrere a un soggetto aggregatore.
Questa motivazione deve essere successivamente comunicata alla Corte dei conti, proprio perché si tratta di una deroga al sistema ordinario. L’articolazione normativa, osserva il Consiglio di Stato, non lascia spazio a interpretazioni diverse: il modello Consip è la regola, l’autonomia l’eccezione.
La giurisprudenza conferma: adesione a Consip come scelta fisiologica
La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 35335/2022).
In quella pronuncia, la Corte ha precisato che l’accordo quadro non impone vincoli all’amministrazione, ma offre una opportunità organizzativa. Aderirvi non richiede motivazione specifica, perché la selezione del contraente è già avvenuta con gara pubblica. Il Consiglio di Stato prosegue nella stessa linea: aderire a Consip non è un “affidamento diretto”, ma uno strumento di efficienza, capace di garantire risparmi, riduzione del contenzioso e certezza dei tempi.
Conclusione: la regola è l’aggregazione, non la procedura autonoma
La sentenza 9052/2025 ribadisce un principio centrale per il diritto degli appalti:
l’amministrazione che sceglie autonomamente deve giustificare, quella che aderisce a Consip no. Di conseguenza, il modulo dell’approvvigionamento aggregato costituisce l’architrave del sistema, mentre la scelta isolata è ammessa solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati. Una pronuncia che rafforza il ruolo di Consip e contribuisce a rendere più uniforme e trasparente l’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici.




