TAR Roma, 11.11.2025 n. 20024: omissione dichiarativa in gara e obbligo di comunicazione ex art. 96 e 98 d.lgs. 36/2023

TAR Roma, 11.11.2025 n. 20024 affronta il tema dell’omissione dichiarativa in gara, prevista dal d.lgs. 36/2023. Si decide se un operatore economico debba comunicare alla stazione appaltante fatti sopravvenuti e se la mancata comunicazione incida sulla partecipazione alla gara.

Il contesto fattuale

Nel caso in esame, la società aggiudicataria era venuta a conoscenza di una ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza, notificata il 25 luglio 2024. Tale ordinanza interdittiva riguardava il precedente amministratore dell’operatore economico. La documentazione di gara era già stata presentata prima di tale data. La questione è se la società abbia omesso di comunicare quella vicenda penale sopravvenuta.

Normativa rilevante: art. 96 e art. 98 d.lgs. 36/2023

L’art. 96, comma 4, d.lgs. 36/2023 impone all’operatore economico di adottare e comunicare le misure di self-cleaning se la causa di esclusione emerge dopo la presentazione dell’offerta. L’art. 96, comma 14, stabilisce l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante fatti o provvedimenti rilevanti ai sensi degli artt. 94 e 95.
L’art. 98, comma 3, lett. b) prevede l’esclusione in caso di dichiarazioni false o fuorvianti “suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”.

I presupposti dell’omissione dichiarativa

La sentenza precisa che, fino alla data del 25 luglio 2024, la società non aveva l’obbligo di comunicare i fatti penali, perché non era ancora venuta a conoscenza legalmente dell’ordinanza. Tuttavia, a partire dalla data della notifica, l’omissione della comunicazione costituisce omissione dichiarativa. In altre parole, la mancata informazione dopo il dies a quo assume rilievo.

Esclusione automatica? No, solo valutazione dell’affidabilità

Il Collegio ritiene che l’omissione dichiarativa non determini automaticamente l’esclusione dalla gara. Essa può, tuttavia, incidere sul giudizio di affidabilità dell’operatore. In base alla giurisprudenza consolidata, l’affidabilità professionale è una dimensione valutabile in modo articolato, non riducibile ad un’unica omissione.

Implicazioni operative per operatori e stazioni appaltanti

Per gli operatori economici: occorre vigilare su vicende sopravvenute dopo la presentazione dell’offerta e comunicare tempestivamente. La mancata comunicazione può incidere sull’affidabilità ma non comporta automaticamente esclusione.
Per le stazioni appaltanti: è fondamentale verificare che le dichiarazioni includano tutti i fatti sopravvenuti e valutare la risposta data dal concorrente rispetto all’obbligo di comunicazione e alle misure di self-cleaning adottate.

Conclusione

La sentenza TAR Roma, 11.11.2025 n. 20024 rafforza il principio secondo cui continuità dei requisiti e trasparenza dichiarativa sono pilastri della partecipazione alle gare pubbliche. L’operatore economico deve essere in grado di dimostrare non solo il possesso dei requisiti al momento della domanda, ma anche la mantenuta condizione di affidabilità in tutto l’arco del procedimento. Le stazioni appaltanti, dal canto loro, hanno il compito di valutare l’affidabilità con un approccio che contempli le misure adottate dal concorrente e la gravità delle vicende sopravvenute.