Consiglio di Stato, sez. III, 20.10.2025 n. 8107: verifica dell’anomalia e giustificativi in gara pubblica

La sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 20.10.2025 n. 8107 chiarisce un aspetto centrale nelle gare pubbliche: la gestione dei giustificativi nel subprocedimento di verifica dell’anomalia.

Il caso Polygon contro Azienda Provinciale

La società Polygon, seconda classificata in una gara da oltre 8 milioni l’anno per i servizi tecnici sanitari, ha impugnato l’aggiudicazione in favore di HC Hospital Consulting.
Il focus del ricorso era sulla presunta tardività nella produzione dei giustificativi richiesti dalla stazione appaltante.

La questione del file compresso

Il punto centrale riguardava l’invio, entro il termine del 27 giugno 2024, dei giustificativi in formato zip tramite PEC.
La stazione appaltante non riuscì a leggerli subito e chiese un nuovo invio in formato non compresso, ricevuto solo il 9 luglio 2024.
Polygon ha quindi sostenuto che l’offerta fosse da escludere per violazione dei termini.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello.
La documentazione era stata inviata nei termini. La prova è data dalla PEC del 27 giugno e dalla firma digitale sui documenti. Il successivo invio in formato leggibile non muta il contenuto originario.
Inoltre, anche a voler ritenere tardiva la produzione, non è prevista l’automatica esclusione: la stazione appaltante deve comunque valutare la documentazione disponibile.

Quadro normativo e precedenti

L’art. 110 del nuovo Codice dei contratti non prevede la perentorietà del termine di 15 giorni per i giustificativi.
La giurisprudenza (Cons. Stato, V, 690/2019; 6231/2014) conferma che la tardiva produzione non determina di per sé l’esclusione, salvo specifica previsione della lex specialis.

Implicazioni per le imprese

Questa sentenza ha effetti concreti:

  • l’invio tramite PEC nei termini salva l’impresa, anche se il formato non è immediatamente fruibile;
  • la firma digitale certifica l’integrità del documento;
  • le PA devono valutare l’offerta anche con documenti non completi, senza automatismi espulsivi.

Implicazioni per le stazioni appaltanti

Le amministrazioni non possono escludere un concorrente solo per un problema tecnico di lettura dei file.
Devono distinguere tra ritardo imputabile al concorrente e difficoltà di apertura dei documenti.
La verifica di anomalia resta un subprocedimento garantito, non una trappola formale.

Conclusione

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8107/2025, rafforza l’orientamento che privilegia la sostanza sulla forma.
Le gare pubbliche devono garantire par condicio e legalità, ma senza trasformare i termini procedimentali in strumenti punitivi.
Un messaggio chiaro per imprese e stazioni appaltanti: la trasparenza e la buona fede restano il cuore del procedimento di gara.