TAR Catanzaro, 25.09.2025 n. 1501: modifiche significative alla gara impongono la proroga dei termini di presentazione delle offerte

La sentenza TAR Catanzaro, 25 settembre 2025, n. 1501 introduce un chiarimento importante in materia di appalti pubblici: quando la stazione appaltante apporta modifiche significative alla documentazione di gara, deve prorogare i termini di presentazione delle offerte. La decisione si fonda sull’articolo 92, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Il caso: la gara per la gestione dei rifiuti a Vallefiorita

La controversia nasce dalla gara bandita dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per conto del Comune di Vallefiorita, relativa ai servizi di raccolta rifiuti, manutenzione del verde e pulizia urbana.

La società Ecoservizi S.r.l., gestore uscente del servizio, aveva segnalato alcune incongruenze nel disciplinare: venivano citati luoghi — come il lungomare e Pietragrande — estranei al territorio comunale. La C.U.C. ha corretto i riferimenti territoriali con un atto del 14 agosto 2025, ma senza prorogare il termine di presentazione delle offerte, fissato al 18 agosto.

L’appalto è stato poi aggiudicato a M.E.A. Manna Ecologica e Ambiente S.r.l., unica partecipante alla procedura. Ecoservizi ha quindi presentato ricorso, lamentando la violazione dell’articolo 92 del Codice dei contratti.

La decisione del TAR Catanzaro

Il TAR Calabria – Sezione di Catanzaro ha accolto il ricorso, riconoscendo che la modifica al disciplinare non costituiva un semplice errore di battitura, ma una variazione sostanziale del contenuto di gara.

Il sub-criterio 3.5, infatti, originariamente attribuiva punteggi per la pulizia del lungomare e di Pietragrande. Dopo la modifica, il punteggio veniva assegnato per la pulizia del Parco giochi di Viale Magna Grecia e della Villa Comunale.
Secondo il TAR, si tratta di una sostituzione integrale dei luoghi oggetto di valutazione, dunque di una modifica significativa ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Di conseguenza, la C.U.C. avrebbe dovuto prorogare i termini per consentire agli operatori economici di riformulare le offerte in base ai nuovi criteri. La mancata proroga ha impedito a Ecoservizi di partecipare e ha viziato l’intera procedura, determinando l’annullamento dell’aggiudicazione.

Gli effetti della sentenza

Il TAR non solo ha annullato gli atti impugnati, ma ha imposto alla C.U.C. di riaprire i termini di presentazione delle domande, in ossequio all’effetto conformativo della decisione.

Le spese di lite sono state poste a carico della stazione appaltante. Il Tribunale ha così riaffermato un principio di garanzia: ogni modifica sostanziale alla lex specialis di gara deve essere accompagnata da un’adeguata proroga dei termini, per assicurare trasparenza, parità di trattamento e effettiva concorrenza.

Riflessioni e impatto per le stazioni appaltanti

La sentenza TAR Catanzaro 25.09.2025 n. 1501 assume rilievo pratico notevole.
Rammenta alle stazioni appaltanti che non tutte le modifiche possono essere considerate marginali. Anche variazioni apparentemente “formali” possono incidere sull’elaborazione delle offerte, richiedendo una nuova fase temporale per garantire parità di condizioni tra i concorrenti.

Allo stesso modo, gli operatori economici sono invitati a vigilare con attenzione su ogni modifica della documentazione, perché da essa può derivare una violazione del diritto di partecipazione.

In definitiva, la pronuncia rafforza il principio di trasparenza e proporzionalità previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, ribadendo che la chiarezza delle regole di gara è condizione essenziale di legittimità.