La sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 23.09.2025 n. 7465 conferma l’importanza del subappalto necessario nelle gare pubbliche. In questo articolo analizziamo i principali punti giuridici, con linguaggio semplice ma tecnico, utili a professionisti e operatori del settore.
Fatti e contesto della sentenza
Il Centro Agroalimentare Roma (C.A.R.) ha indetto una gara aperta per lavori di urbanizzazione legati all’ampliamento del centro agroalimentare di Roma, per un importo di circa 53,6 milioni di euro.
L’aggiudicazione è stata inizialmente assegnata al RTI Todini. Il RTI TE.CO., collocato in seconda posizione, ha presentato ricorso al TAR Lazio, ottenendo l’annullamento dell’aggiudicazione. Successivamente Todini ha proposto appello, contestando l’interpretazione dei termini di esecuzione dei lavori e la corretta attribuzione dei punteggi.
Il tema del subappalto necessario
La Sezione V del Consiglio di Stato ha chiarito che il subappalto necessario è quello utilizzato per ottenere la qualificazione in categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Se l’offerente non dispone della qualificazione richiesta, il subappalto necessario diventa vincolante per legge. Non è sufficiente un generico riferimento al subappalto facoltativo. In assenza di previsione normativa specifica, il concorrente deve solo dichiarare esplicitamente l’intenzione di ricorrere al subappalto per sopperire al requisito mancante (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2024, n. 9051).
Nella vicenda Todini, il RTI aveva dichiarato genericamente un subappalto al 50% per la categoria OG10. Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, questa quota non raggiungeva i requisiti necessari per il subappalto qualificante.
Interpretazione della lex specialis
La sentenza ribadisce il principio secondo cui la lex specialis di gara va interpretata considerando l’intero appalto integrato.
- L’art. 17.2 prevedeva un termine massimo di 842 giorni, suddiviso in 120 giorni per progettazione e 722 per esecuzione.
- Il termine minimo di 500 giorni si riferisce esclusivamente alla fase di esecuzione dei lavori.
Il TAR Lazio aveva ritenuto il termine minimo riferito all’intero appalto. Il Consiglio di Stato ha precisato che tale interpretazione non è corretta. L’offerta Todini, comprendente entrambe le fasi, rispettava comunque i limiti minimi previsti.
Dichiarazioni mendaci e punteggio tecnico
Un’ulteriore tema riguarda le dichiarazioni dei progettisti indicate nell’offerta tecnica. Il RTI Todini aveva attribuito a propri professionisti ruoli non effettivamente svolti. Il Consiglio di Stato sottolinea che in caso di dichiarazioni non veritiere, la stazione appaltante deve valutare l’impatto sul punteggio o l’eventuale esclusione. Tuttavia, laddove le dichiarazioni siano marginali o rettificabili, è possibile il soccorso istruttorio.
Implicazioni pratiche per le gare pubbliche
La sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 23.09.2025 n. 7465 ha diversi effetti pratici:
- Riafferma l’obbligatorietà del subappalto necessario per la qualificazione delle categorie scorporabili.
- Chiarisce che la lex specialis deve essere interpretata in maniera sistematica, considerando l’intero appalto integrato.
- Definisce i limiti del soccorso istruttorio in caso di dichiarazioni incomplete o non veritiere.
- Rafforza la necessità di precisione nelle dichiarazioni relative al subappalto e alle qualificazioni SOA.
Conclusione
La decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 23.09.2025 n. 7465 costituisce un punto di riferimento per le gare pubbliche.
- Le stazioni appaltanti devono verificare con attenzione le dichiarazioni sui subappalti.
- Gli operatori economici devono dichiarare chiaramente l’uso del subappalto necessario.
- L’interpretazione della lex specialis richiede coerenza con la natura unitaria dell’appalto integrato.
Questa pronuncia rafforza la certezza giuridica nelle procedure di gara e guida correttamente sia le amministrazioni che i concorrenti.




