Consiglio di Stato 2025: il caso BNP Paribas contro Enasarco sulla revoca della gara FIRR

La sentenza Consiglio di Stato 2025 riguarda il ricorso n. 2372 proposto da BNP Paribas contro Fondazione Enasarco. La controversia nasce dalla revoca della gara relativa ai servizi di banca depositaria per la gestione del patrimonio mobiliare e del fondo FIRR.

I fatti della controversia

Nel 2023 Enasarco aveva indetto una procedura ristretta per affidare i servizi di banca depositaria. Tra i partecipanti era stata invitata BNP Paribas. L’istituto si era classificato primo. Tuttavia, prima della conclusione della procedura, la Fondazione decise di non procedere all’aggiudicazione.

Le ragioni? Due elementi principali:

  • la necessità di separare la gestione del fondo previdenza da quella del FIRR;
  • la base d’asta ritenuta eccessivamente alta rispetto al mercato.

Il ricorso al TAR

BNP Paribas contestò la decisione, impugnando la delibera davanti al TAR Lazio. La banca sosteneva che la revoca fosse illegittima. A suo avviso, la separazione del FIRR era già prevista nella documentazione di gara. Inoltre, la base d’asta era stata determinata a seguito di un’istruttoria.

Il TAR, però, respinse il ricorso. Secondo i giudici di primo grado, la revoca rientrava nella discrezionalità amministrativa e non poteva essere sindacata.

L’appello al Consiglio di Stato

BNP propose appello. La banca sosteneva che la revoca non fosse solo una scelta di merito, ma un atto sindacabile dal giudice. Invocava i limiti del potere di autotutela amministrativa, che non può essere esercitato senza motivazioni concrete e proporzionate.

Le valutazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha accolto in parte le argomentazioni di BNP, chiarendo alcuni principi fondamentali:

  • La revoca di una gara è sempre sindacabile, almeno entro i limiti della legittimità.
  • La discrezionalità amministrativa non può essere esercitata in modo illogico o sproporzionato.
  • Tuttavia, nel caso concreto, le motivazioni addotte da Enasarco erano ritenute sufficienti.

Le ragioni della revoca

Due i motivi ritenuti validi:

  1. Base d’asta incongrua. Le offerte presentavano ribassi superiori al 50%. Ciò indicava una sopravvalutazione del valore del contratto.
  2. Gestione separata del FIRR. Nelle more della gara, Enasarco aveva deciso di avviare formalmente la gestione separata. Questa scelta richiedeva un servizio specifico non valutato nella gara originaria.

Gli effetti della decisione

La sentenza conferma la possibilità, per le stazioni appaltanti, di revocare una gara anche dopo la presentazione delle offerte. Tuttavia, devono esserci motivi concreti e non arbitrari.

Nel caso BNP-Enasarco, la revoca è stata ritenuta legittima. L’appello è stato respinto. Le spese sono state compensate.

Considerazioni giuridiche

Questa decisione ribadisce un principio consolidato: il potere di autotutela non è assoluto. È soggetto al sindacato del giudice amministrativo. Tuttavia, se la revoca è motivata da ragioni logiche e di pubblico interesse, resta legittima.

La vicenda dimostra l’importanza della trasparenza e della motivazione negli atti di revoca. Solo in questo modo si bilancia il potere pubblico con la tutela degli operatori economici.