Consiglio di Stato, sez. III, 29.07.2025 n. 6717: Clausola sociale e gara in Basilicata, respinto l’appello di Auxilium

La sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 29.07.2025 n. 6717 chiarisce l’applicazione della clausola sociale e la legittimità della procedura di gara per i servizi psichiatrici indetta dalla Regione Basilicata. Auxilium Società Cooperativa Sociale aveva impugnato il bando, ma l’appello è stato dichiarato inammissibile e infondato.

Il contenzioso

La gara riguardava la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per utenti psichiatrici. Auxilium contestava la base d’asta, la suddivisione dei lotti e la mancanza di dati per il piano di riassorbimento del personale, previsto dalla clausola sociale dell’art. 57 del D.lgs. 36/2023 e dalla L.R. 24/2010. Il TAR Basilicata aveva già respinto il ricorso. In appello, Auxilium ha ribadito tre motivi: stima insufficiente del costo del lavoro, accorpamento ritenuto artificioso dei lotti e carenza di informazioni sul personale da riassorbire.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della procedura. Ha ricordato che le clausole di gara sono immediatamente impugnabili solo se manifestamente escludenti, cioè tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile formulare un’offerta.

Nel caso concreto, alla gara avevano partecipato nove operatori qualificati, segno che il bando non era escludente. Inoltre, le differenze con la procedura del 2017 rendevano inapplicabile ogni confronto diretto.

Base d’asta e costi delle strutture

Secondo Auxilium, il monte ore e il valore a base d’asta erano sottostimati. La Regione ha dimostrato di aver calcolato il costo del lavoro sulla base di norme e parametri aggiornati, compreso il CCNL del settore socio-sanitario.

Quanto agli oneri di adeguamento delle strutture, la lex specialis prevedeva un canone di locazione per coprire tali costi. La messa a disposizione di strutture idonee rientra negli obblighi dell’aggiudicatario e non incide sulla partecipazione.

Suddivisione in lotti

Auxilium sosteneva che l’accorpamento dei lotti ostacolasse la concorrenza. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la suddivisione è scelta discrezionale della stazione appaltante, purché motivata.

La Regione Basilicata ha spiegato che l’articolazione in quattro lotti rispondeva a esigenze di razionalizzazione e controllo della spesa, rispettando i principi di proporzionalità e buon andamento. Inoltre, era previsto il limite di aggiudicazione di un solo lotto per operatore.

Clausola sociale

Sul punto centrale della clausola sociale, l’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, sebbene l’Allegato 7 non indicasse i lotti, la stazione appaltante aveva chiarito che il reimpiego del personale sarebbe stato riorganizzato per lotti, specificando servizio e struttura di destinazione.

Ciò consentiva agli operatori di predisporre il piano di riassorbimento in modo conforme alla normativa.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato l’appello inammissibile e infondato, condannando Auxilium al pagamento delle spese di giudizio per 4.500 euro. La sentenza rafforza l’orientamento secondo cui la clausola sociale richiede indicazioni chiare, ma non necessariamente dettagli minimi che non impediscano la formulazione dell’offerta.