TAR Toscana 17.07.2025 n. 1397: soccorso istruttorio e certificazioni tecniche nelle gare d’appalto

La sentenza TAR Toscana 17.07.2025 n. 1397 affronta un tema di rilievo nelle gare pubbliche: l’applicazione del soccorso istruttorio alle certificazioni tecniche.
Il giudice amministrativo ribadisce che l’istituto può riguardare documenti dichiarativi o rappresentativi, ma non modificare l’offerta tecnica o economica.
Pertanto, è possibile integrare in giudizio certificazioni già esistenti e valide alla data di presentazione dell’offerta, anche se scadute durante la gara.

Il contesto della decisione

Il caso nasce da una procedura di gara indetta da ESTAR Toscana per la fornitura di PC e software. Una delle concorrenti contestava l’ammissione dell’aggiudicataria, sostenendo che la certificazione di efficienza energetica (ETEC) prodotta non corrispondesse al modello offerto. Parallelamente, l’aggiudicataria sollevava ricorso incidentale eccependo la scadenza della certificazione TCO presentata dall’altra impresa.

Il principio sul soccorso istruttorio

Il TAR Toscana 17.07.2025 n. 1397 richiama la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (sez. V, 16.03.2020 n. 1881; sez. III, 27.02.2025 n. 1707).
Il soccorso istruttorio può riguardare ogni documento avente carattere di dichiarazione di scienza. Non può invece essere usato per modificare elementi tecnici o economici dell’offerta, che restano vincolanti e immodificabili per par condicio.

Certificazioni tecniche e soccorso istruttorio

Il Collegio chiarisce che il soccorso istruttorio può essere utilizzato per acquisire certificazioni tecniche se:

  • esistono già alla data di presentazione dell’offerta;
  • non modificano il contenuto dell’offerta tecnica;
  • la loro integrazione serve solo a dimostrarne il possesso dichiarato.

Di conseguenza, è ammissibile produrre in giudizio una certificazione TCO valida alla data di offerta, anche se scaduta nel corso della procedura.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, la certificazione TCO della ricorrente era valida al momento della presentazione dell’offerta. La sua scadenza durante la gara non incide sulla legittimità dell’offerta. L’integrazione documentale in giudizio è quindi consentita ai sensi del soccorso istruttorio processuale.

Le conseguenze della decisione

Il TAR Toscana ha accolto il ricorso principale, annullato l’aggiudicazione e disposto il subentro della ricorrente.
Il ricorso incidentale è stato respinto, affermando il principio per cui la scadenza sopravvenuta di una certificazione non invalida un’offerta, se la certificazione era valida al momento della presentazione.

Implicazioni pratiche

Per le imprese:

  • dichiarare correttamente il possesso delle certificazioni in sede di offerta;
  • conservare documentazione aggiornata e pronta per eventuale integrazione.

Per le stazioni appaltanti:

  • applicare il soccorso istruttorio in coerenza con i principi di par condicio;
  • distinguere tra integrazione documentale e modifica sostanziale dell’offerta.

Conclusioni

La sentenza TAR Toscana 17.07.2025 n. 1397 rafforza l’interpretazione estensiva del soccorso istruttorio per documenti dichiarativi, incluse le certificazioni tecniche.
Resta fermo il divieto di alterare contenuti tecnici o economici dell’offerta. Si tratta di un principio importante per garantire l’equilibrio tra efficienza procedurale e tutela della concorrenza.