Il TAR Salerno, con sentenza n. 1298 del 17 luglio 2025, si è pronunciato su un tema spesso oggetto di contestazione nelle gare pubbliche: il superamento del limite massimo di pagine dell’offerta tecnica. Il Collegio ha chiarito che, in assenza di una espressa previsione di esclusione nel disciplinare, il mero sforamento del numero di pagine non è causa di esclusione automatica. Questa pronuncia rappresenta una conferma della giurisprudenza più recente, che tende a valorizzare la sostanza delle offerte piuttosto che il formalismo.
Quando il limite massimo di pagine è davvero vincolante
Secondo il TAR, per considerare vincolante il limite massimo di pagine dell’offerta tecnica, la lex specialis deve contenere due elementi chiave:
- Una prescrizione chiara e inequivoca.
- Una sanzione espressa in caso di violazione, come l’esclusione dalla gara.
In assenza di questi elementi, il limite si configura come norma dispositiva imperfetta. In altre parole, una regola senza una vera e propria sanzione.
Il principio del favor partecipationis
Il TAR ha richiamato un principio fondamentale: il favor partecipationis. La pubblica amministrazione deve infatti privilegiare l’ammissione dei concorrenti, non la loro esclusione. Ciò vale soprattutto quando le clausole sono ambigue o lasciano margini interpretativi. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la procedura di gara non deve essere un percorso a ostacoli, ma uno strumento per selezionare l’offerta migliore per l’interesse pubblico.
Il ruolo della prova del vantaggio competitivo
Il TAR sottolinea un altro aspetto cruciale: il ricorrente deve dimostrare che lo sforamento del limite abbia inciso sulla valutazione dell’offerta. Serve una prova, anche solo presuntiva, che dimostri un vantaggio competitivo concreto e specifico. In mancanza di tale prova, l’eccesso di pagine non è sufficiente per annullare l’aggiudicazione.
La sintesi come valore, non come trappola
Infine, il giudice amministrativo invita a valorizzare la qualità delle offerte anche attraverso la capacità di sintesi. Una relazione ben strutturata, chiara e sintetica è senz’altro un punto di forza. Tuttavia, un eccesso di formalismo può danneggiare il confronto concorrenziale e, con esso, l’interesse pubblico.
La sentenza del TAR Salerno n. 1298/2025 offre un orientamento chiaro: nessuna esclusione senza una previsione esplicita e una lesione concreta del principio di par condicio. Il limite massimo di pagine dell’offerta tecnica va rispettato, certo. Ma non può trasformarsi in uno strumento per penalizzare offerte valide, se non previsto con rigore nella lex specialis.




