Con la sentenza n. 5029 del 3 luglio 2025, il TAR Napoli torna sul tema del cosiddetto bando fotografia, chiarendo un principio importante in materia di appalti pubblici. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ben noto, ma aggiunge un tassello importante sul fronte della prova concreta dell’esistenza di prodotti equivalenti sul mercato.
Quando si configura un bando fotografia?
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, un bando si configura come “fotografia” quando è strutturato in modo da consentire la partecipazione di un solo operatore economico. È il caso in cui le caratteristiche richieste siano talmente specifiche da ricalcare l’identikit di un solo prodotto. In tal senso si era espresso anche il TAR Trieste, sent. n. 133/2017, richiamato dal Collegio partenopeo. Tuttavia, come sottolineato nella sentenza napoletana, questa ipotesi non si verifica quando più prodotti sono in grado di rispettare le specifiche tecniche indicate nella lex specialis, pur con differenze marginali o funzionali.
Il caso concreto: tre apparecchiature in grado di soddisfare i requisiti
Nel giudizio esaminato dal TAR Napoli, la società ricorrente ha prodotto documentazione relativa a tre differenti apparecchiature, di cui due effettivamente partecipanti alla gara, tutte in grado – secondo la tesi sostenuta – di rispondere alle caratteristiche richieste dal bando. Tra i modelli citati: Canon Xephilio OCT, Opropol Revo FC e OCT500 di Essilor. Se i primi due erano privi di un solo requisito (lo schermo orientabile), il terzo rispondeva integralmente alle specifiche minime richieste dalla stazione appaltante. Ciò ha consentito al TAR di escludere categoricamente la configurazione del bando come “fotografia”.
Le dichiarazioni non provano l’esclusività
La controinteressata ha provato a sostenere che solo il prodotto da essa offerto possedesse tutti i requisiti. Tuttavia, tale affermazione si è basata unicamente su una dichiarazione del legale rappresentante e su un collegamento ipertestuale, ritenuti dal TAR inidonei a costituire prova. D’altro canto, la ricorrente ha dimostrato, mediante brochure ufficiali, che almeno un’altra apparecchiatura rispondeva pienamente alle caratteristiche tecniche richieste, indebolendo così l’argomento dell’esclusività.
Il principio di equivalenza funzionale
Elemento decisivo, secondo il TAR, è la corretta applicazione del principio di equivalenza funzionale, previsto dal Codice dei contratti pubblici. Esso consente di ammettere alla gara prodotti che, pur non identici, soddisfino comunque la stessa funzione prevista dalle specifiche. In assenza di prove contrarie concrete, la tesi della controinteressata è stata ritenuta infondata.
Una sentenza che tutela la concorrenza
Con questa sentenza, il TAR Napoli ribadisce un punto fermo: la tutela della concorrenza viene prima di qualsiasi forma di formalismo tecnico. Laddove vi siano più operatori economici in grado di presentare offerte conformi, il bando non può essere annullato per presunta illegittimità. La sentenza n. 5029/2025 del TAR Napoli offre un chiarimento rilevante per stazioni appaltanti e operatori economici. Il bando fotografia non si configura solo perché un prodotto risulti apparentemente il più aderente. Occorre sempre verificare concretamente l’esistenza di alternative sul mercato e, se queste esistono, la procedura è legittima.




