Soccorso istruttorio e appalti pubblici: il TAR Roma chiarisce i limiti di applicazione

Con la sentenza n. 12976 del 1° luglio 2025, il TAR Roma si è espresso su un punto cruciale del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023): l’ambito di applicazione del soccorso istruttorio. Il Collegio ha confermato che tale istituto non può essere applicato per integrare elementi essenziali dell’offerta tecnica, ma può essere attivato per sanare irregolarità documentali non sostanziali.

Il caso concreto: la gara Invitalia per la Ukraine Recovery Conference

La controversia nasce da una gara indetta da Invitalia per conto del MAECI per l’organizzazione della “Ukraine Recovery Conference”. Il ricorso era stato presentato da un RTI secondo classificato, che contestava l’aggiudicazione a Pomilio Blumm s.r.l., ritenendo illegittima l’attivazione del soccorso istruttorio per sanare la mancata produzione della dichiarazione di impegno alla disponibilità della location.

La posizione del TAR: differenza tra elementi essenziali e documentazione di corredo

Secondo il TAR, la dichiarazione di impegno richiesta dal disciplinare a pena di inammissibilità non può essere assimilata a un elemento essenziale dell’offerta tecnica. La documentazione presentata da Pomilio Blumm, infatti, conteneva già tutti gli elementi utili alla valutazione, compresa una descrizione della location. La dichiarazione di impegno costituiva quindi un documento di corredo e non un’integrazione dell’offerta.

Principio di tassatività delle cause di esclusione

Il TAR richiama il principio di tassatività delle cause di esclusione: non possono essere previste cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle indicate dalla legge. Poiché la mancata produzione del documento non integra una delle cause tipizzate, la Commissione ha correttamente interpretato in senso conservativo la clausola, attivando il soccorso istruttorio.

Soccorso istruttorio e principio del risultato

La decisione si colloca perfettamente nel solco giurisprudenziale tracciato dal Consiglio di Stato, secondo cui il soccorso istruttorio serve ad evitare esiti formalistici, promuovendo la par condicio e il principio del risultato. La Commissione era già in possesso degli elementi valutativi essenziali. Il soccorso non ha alterato l’offerta, né ha attribuito vantaggi competitivi.

Conclusioni del TAR Roma

La sentenza chiarisce un punto fondamentale: la dichiarazione di impegno può essere prodotta tramite soccorso istruttorio, se l’offerta tecnica è completa e la documentazione è meramente accessoria. Nessuna violazione della par condicio, nessuna modifica dell’offerta, nessuna inattendibilità. La decisione si pone in linea con l’art. 101 del nuovo Codice e rappresenta un punto di equilibrio tra legalità e semplificazione.