La sentenza TAR Salerno 06.06.2025 n. 1053 ribadisce un principio centrale nel diritto amministrativo: l’annullamento in autotutela di una gara pubblica deve essere sorretto da una motivazione concreta e comparativa. Il semplice richiamo al ripristino della legalità violata non è sufficiente.
Il caso: BDM Banca contro ASL Avellino
Il caso trae origine dalla procedura di gara, identificata dal CIG B0CB492CC1, indetta dall’ASL di Avellino per il servizio di tesoreria. La gara si concludeva con l’aggiudicazione provvisoria a BDM Banca S.p.A.. Tuttavia, l’ente appaltante, con delibera n. 1598 del 04.12.2024, annullava in autotutela la procedura, adducendo irregolarità nei criteri di valutazione.
Le censure della ricorrente
BDM Banca ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR. La banca sosteneva, tra l’altro:
- l’assenza di interesse pubblico attuale e concreto nell’annullamento;
- l’omessa valutazione comparativa tra l’interesse pubblico e quello del privato all’affidamento;
- l’irrilevanza sostanziale delle presunte modifiche ai criteri di gara.
Inoltre, veniva denunciato un eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente e violazione del principio del risultato, sancito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023).
Il principio della fiducia e il favor partecipationis
Nel giudizio, il TAR Salerno ha accolto il ricorso, chiarendo che la stazione appaltante ha omesso ogni valutazione di merito sulla reale incidenza delle irregolarità denunciate. Inoltre, ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui: “I principi del risultato e della fiducia… impongono di privilegiare la soluzione più conforme al favor partecipationis…”Ne consegue che non ogni vizio formale giustifica l’adozione di un provvedimento demolitorio. È, invece, necessario valutare se sussista un pregiudizio sostanziale per l’interesse pubblico.
L’illegittimità dell’annullamento in autotutela
Nel caso in esame, il TAR ha osservato che:
- la modifica dei criteri era stata considerata una rettifica formale (definita un “refuso”);
- l’attribuzione dei punteggi non risultava incisa da tale rettifica;
- mancava ogni riferimento specifico al pregiudizio che l’ASL avrebbe subito mantenendo l’aggiudicazione.
Pertanto, l’annullamento è stato ritenuto privo dei presupposti previsti dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, con conseguente accoglimento del ricorso.
Conclusioni
La sentenza TAR Salerno 06.06.2025 n. 1053 si inserisce nel solco della giurisprudenza che tutela l’affidamento legittimo del privato e valorizza la sostanza rispetto alla forma. Gli enti pubblici devono sempre esplicitare in modo trasparente, specifico e concreto le ragioni alla base dell’annullamento in autotutela.




