Novità FVOE ANAC: impatti legali del d.lgs. 209/2024 su consenso dati e malfunzionamenti

Le novità FVOE ANAC introducono modifiche operative di rilievo. Il Presidente Giuseppe Busia con il comunicato del del 16 aprile 2025 fornisce indicazioni precise sull’applicazione della disciplina del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). Il decreto correttivo, d.lgs. n. 209/2024, ha integrato il Codice dei Contratti Pubblici. L’obiettivo è colmare lacune emerse e prevenire prassi applicative non uniformi. Le previsioni riguardano il consenso al trattamento dei dati (articolo 35, comma 5-bis) e il malfunzionamento del FVOE (articolo 99, comma 3-bis).

Il nuovo regime del consenso al trattamento dati nel FVOE

Una delle novità più rilevanti è la semplificazione del consenso. Il comma 5-bis dell’articolo 35 supera la necessità della richiesta preventiva di autorizzazione all’accesso al FVOE da parte del soggetto verificatore. Oggi, l’operatore economico trasmette il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE direttamente in sede di presentazione dell’offerta. Questo consenso autorizza la stazione appaltante o l’ente concedente a verificare i requisiti. La comunicazione all’ANAC dell’elenco dei partecipanti, effettuata tramite la scheda S2 dal RUP o delegato, certifica che tali soggetti hanno dato il consenso. L’ANAC non richiederà ulteriori comunicazioni sul consenso. È fondamentale sottolineare che le responsabilità civili e penali per un trattamento dati non autorizzato ricadono sul soggetto che ha inviato la scheda S2. La formulazione del consenso sarà specificata nel bando tipo n. 1/2023 aggiornato.

Malfunzionamento del FVOE: procedura e conseguenze legali

Il Comunicato ANAC chiarisce l’applicazione dell’articolo 99, comma 3-bis, relativo al malfunzionamento del FVOE. La norma si applica quando un dato altrimenti acquisibile via FVOE non è disponibile entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione. Ciò deve essere dovuto a un malfunzionamento del FVOE o delle piattaforme/banche dati interconnesse. In questa specifica ipotesi, la stazione appaltante o l’ente concedente può comunque procedere all’aggiudicazione. Questo avviene previa acquisizione di un’autocertificazione dall’offerente. L’autocertificazione attesta il possesso dei requisiti non verificabili per il malfunzionamento. L’aggiudicazione disposta in tal modo è immediatamente efficace. Tuttavia, permane l’obbligo per la stazione appaltante di completare le verifiche sul possesso dei requisiti in un momento successivo. L’accertamento postumo dell’affidamento a un operatore privo dei requisiti comporta conseguenze severe. Queste includono la revoca o l’annullamento dell’aggiudicazione, il recesso dal contratto, e le segnalazioni alle autorità competenti, ferma l’applicabilità delle disposizioni su esclusione e responsabilità per false dichiarazioni.

Gestione del malfunzionamento temporaneo e dati asincroni

Il Comunicato offre una precisazione procedurale importante per i dati acquisibili in modalità asincrona. Se un dato non è disponibile entro il tempo di reazione previsto, e si sospetta un malfunzionamento temporaneo, la stazione appaltante non è vincolata ad attendere i 30 giorni. È opportuno, invece, effettuare una nuova interrogazione al sistema. Questa azione può consentire l’ottenimento del dato in tempi utili e ridurre i tempi del procedimento di gara. L’ANAC, a sua volta, evidenzia i disservizi rilevanti sul proprio sito.

Certificazioni non acquisibili tramite FVOE: un regime differente

È essenziale distinguere il malfunzionamento dalle situazioni in cui le certificazioni non sono proprio acquisibili tramite FVOE. Ciò si verifica quando l’Ente certificatore non produce, non centralizza, o non rende disponibile la relativa banca dati. Queste ipotesi sono indicate nell’allegato al Comunicato. Per tali certificazioni, l’articolo 99 non trova piena applicazione. La comprova dei requisiti avviene quindi con le modalità precedenti l’avvento della digitalizzazione. La stazione appaltante è onerata di richiederle direttamente ai rispettivi Enti certificatori.

Applicazione analogica per le certificazioni non disponibili

Anche per le certificazioni non acquisibili via FVOE, il Comunicato suggerisce un’applicazione analogica del comma 3-bis dell’articolo 99. Se, dopo aver richiesto la certificazione direttamente all’Ente, decorrono inutilmente 30 giorni senza esito, la stazione appaltante potrebbe essere autorizzata a disporre comunque l’aggiudicazione. Anche in questo caso, è necessaria l’autocertificazione dell’operatore economico. L’obbligo di verifica successiva del possesso dei requisiti rimane fermo.

Panorama delle certificazioni nel FVOE al 25 Marzo 2025

La tabella fornisce un quadro dettagliato. Le certificazioni sono classificate per stato di disponibilità:

  • DISPONIBILE: Accessibili (es. Casellario Imprese ANAC, Visura CCIAA, Bilancio, Comunicazione Antimafia).
  • IN TEST / IN PRETEST – CRITICITA: In fase di verifica (es. Informazione Antimafia, DURC, Sanzioni INL).
  • ASPETTI TECNICI DA DEFINIRE: Richiedono sviluppi (es. Contratti Affitto, Iscrizione RUNTS).
  • INTERLOCUZIONE DA AVVIARE: Interazioni non ancora iniziate con gli Enti (es. Iscrizione Albo Artigiane, Patentini INPS, Iscrizione Albo Professionale).
  • NO BANCHE DATI: Non acquisibili tramite FVOE per assenza o indisponibilità di banche dati (es. Procedure Concorsuali, Titoli di Studio, Certificato Carichi Pendenti (Procura)). Per queste ultime, si ricorre alle richieste dirette.

L’ANAC ha annunciato che aggiornerà periodicamente l’elenco.