TAR Brescia 13.05.2025 n. 413: il ricorso è infondato sulla revisione prezzi nei contratti pubblici

Il TAR Brescia, con sentenza n. 413 del 13 maggio 2025, ha dichiarato infondato il ricorso proposto dalla società appaltatrice Vitali S.p.A. contro la Provincia di Bergamo. L’oggetto: il rigetto dell’istanza di compensazione prezzi per un appalto pubblico.
La vicenda offre spunti rilevanti in tema di revisione prezzi nei contratti pubblici, alla luce del nuovo Codice dei Contratti.

I principi applicabili: equilibrio sinallagmatico e revisione

In diritto, la questione ruota attorno al principio di equilibrio contrattuale. L’art. 1664 del Codice Civile disciplina i contratti di appalto di diritto comune, prevedendo che, in caso di aumenti dei costi superiori al 10% del prezzo pattuito, si possa chiedere la revisione. Il contratto di appalto è commutativo. Prestazione e controprestazione devono restare bilanciate, sia al momento della stipula (sinallagma genetico) sia durante l’esecuzione (sinallagma funzionale).

La novità del Codice dei contratti pubblici 2023

Il D.lgs. 36/2023 introduce all’art. 9 il principio generale di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
Se intervengono circostanze straordinarie, imprevedibili e al di fuori della normale alea economica, la parte svantaggiata può chiedere la rinegoziazione. Tuttavia, tale diritto opera solo in fase esecutiva e non prima della stipula del contratto.

Revisione prezzi: uno strumento di riequilibrio, non di indicizzazione

l meccanismo di revisione dei prezzi è disciplinato dagli articoli 60 e 120 del nuovo Codice.
Serve a correggere squilibri sopravvenuti, tutelando sia l’amministrazione che l’impresa.
La ratio è duplice:

  • garantire continuità e qualità delle prestazioni pubbliche
  • evitare che l’appaltatore, soffocato dall’aumento dei costi, abbassi gli standard qualitativi

Tuttavia, il sistema non deve trasformarsi in una clausola automatica di adeguamento. Non è uno scudo contro ogni aumento.

Il limite temporale: il diritto nasce in fase esecutiva

Il TAR ribadisce un punto fermo: la revisione prezzi opera solo durante l’esecuzione del contratto.
Se l’aumento dei costi avviene prima della firma, l’appaltatore può solo rifiutare la stipula. Non può chiedere una revisione postuma dell’offerta formulata in sede di gara.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza, tra cui Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3019/2010 e TAR Lombardia Brescia n. 239/2022.

Il caso concreto: nessun diritto alla compensazione per Vitali S.p.A.

Nel caso in esame, Vitali S.p.A. aveva chiesto una compensazione prezzi sulla base di aumenti registrati prima della stipula del contratto.
La Provincia di Bergamo aveva rigettato l’istanza, confermando l’assenza dei presupposti normativi per accogliere la richiesta.

Il TAR ha condiviso l’interpretazione dell’amministrazione, ritenendo il ricorso infondato. L’impresa non può invocare il riequilibrio ex post per un’offerta che ha formulato liberamente e senza vincoli.

Considerazioni finali

Questa sentenza rappresenta un importante chiarimento operativo per tutte le stazioni appaltanti e per gli operatori economici.
Conferma che la revisione prezzi non è uno strumento per correggere offerte azzardate o non ponderate. È un rimedio limitato alla fase esecutiva e va usato con cautela.
In definitiva, la giurisprudenza continua a tutelare l’equilibrio contrattuale senza pregiudicare i principi di concorrenza, trasparenza e parità delle gare pubbliche.