Con la sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 18 aprile 2025, n. 3418, si conferma che i costi della manodopera indicati nelle tabelle ministeriali non coincidono con i trattamenti salariali minimi inderogabili. Non è quindi corretto desumere automaticamente una violazione dei minimi dalla mancata corrispondenza ai costi tabellari.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina attuale sui costi della manodopera deriva dal d.lgs. 36/2023. In particolare:
- Articolo 11: stabilisce l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale vigente per settore e zona.
- Articolo 41, commi 13 e 14: disciplina la determinazione annuale del costo medio del lavoro tramite tabelle ministeriali. Prevede che nei contratti pubblici i costi della manodopera siano scorporati dall’importo a base d’asta.
- Articolo 108, comma 9: obbliga gli operatori a indicare i costi della manodopera nell’offerta economica, pena l’esclusione.
- Articolo 110, commi 1 e 4: disciplina la verifica dell’anomalia dell’offerta, escludendo giustificazioni sui trattamenti salariali minimi.
Questi riferimenti normativi chiariscono che i costi della manodopera sono distinti dai salari minimi inderogabili.
Ribasso sui costi della manodopera: è possibile?
Sì. La normativa ammette il ribasso sui costi della manodopera indicati nella lex specialis. Tuttavia, tale ribasso comporta l’attivazione della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta. Come chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. V, 19 novembre 2024 n. 9255), il ribasso sui costi della manodopera:
- Non implica automaticamente l’esclusione dalla gara.
- Comporta la verifica dell’offerta per accertarne la sostenibilità e la congruità.
È importante sottolineare che resta fermo il principio dell’inderogabilità dei minimi salariali.
Differenza tra costi tabellari e salari minimi
Il Consiglio di Stato ha ribadito un concetto chiave:
Le tabelle ministeriali individuano il costo medio orario del lavoro.
I trattamenti salariali minimi, invece, sono fissati dalla legge o dai contratti collettivi.
In particolare, la sentenza evidenzia che:
- I costi ministeriali considerano diversi elementi (contributi, indennità, etc.).
- I salari minimi rappresentano il trattamento economico base inderogabile per legge.
- La mancata corrispondenza ai costi tabellari non integra automaticamente una violazione dei minimi salariali.
Un’eventuale differenza può essere giustificata da una più efficiente organizzazione aziendale da parte dell’operatore economico.
Perché non c’è incompatibilità
Se si ritenesse che il mancato rispetto dei costi tabellari violasse sempre i minimi salariali, le due norme sarebbero in conflitto.
Al contrario, il sistema normativo mantiene un equilibrio:
- Da un lato, garantisce la tutela dei minimi salariali inderogabili.
- Dall’altro, consente margini di ribasso sui costi della manodopera, purché giustificati.
Questa interpretazione è coerente con la relazione illustrativa del d.lgs. 36/2023 e con l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, 22 gennaio 2025, n. 488).
Conclusioni operative
La sentenza Consiglio di Stato 18 aprile 2025 n. 3418 fornisce importanti indicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici:
- Le stazioni appaltanti devono indicare correttamente i costi della manodopera nei documenti di gara.
- Gli operatori economici possono operare ribassi, ma devono essere pronti a giustificarli in caso di verifica dell’anomalia.
- Il rispetto dei minimi salariali resta un obbligo assoluto e non può essere derogato in alcun modo.
Alla luce di queste precisazioni, è fondamentale gestire con attenzione sia la fase di predisposizione dei bandi che quella di formulazione delle offerte.




