Il principio di equivalenza negli appalti pubblici è stato oggetto di recente chiarimento da parte del TAR Bari con la sentenza n. 1032 del 02.10.2024. La sentenza si sofferma sull’applicazione di questo principio, evidenziando come la valutazione delle offerte non possa limitarsi a un’analisi meramente formale ma debba tenere conto anche della loro sostanza e funzionalità.
Cosa significa equivalenza in un appalto pubblico?
Il principio di equivalenza, anche noto come principio di equipollenza, impone alla Pubblica Amministrazione di valutare le offerte in modo sostanziale. Ciò significa che, pur in presenza di difformità rispetto ai requisiti specificati nella documentazione di gara (lex specialis), un’offerta può essere considerata valida se il bene o servizio offerto è in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione in modo analogo a quanto richiesto.
Il caso del TAR Bari: materiale “originale” e il principio di equivalenza
Nel caso specifico analizzato dal TAR Bari, un operatore economico era stato escluso dalla gara per aver offerto materiale non “originale”. Il Tribunale ha però ritenuto illegittima l’esclusione, evidenziando come la richiesta di materiale originale non possa automaticamente precludere la partecipazione di operatori che offrono materiali assimilabili all’originale, purché equivalenti. La stazione sppaltante, in applicazione del principio di equivalenza, avrebbe dovuto valutare la conformità dell’offerta in modo sostanziale, verificando la reale rispondenza del prodotto alle esigenze dell’Amministrazione. La sentenza sottolinea come la semplice dicitura “materiale originale” non sia sufficiente ad escludere a priori materiali assimilabili, aprendo la strada a una valutazione più ampia basata sulla funzionalità del prodotto offerto.
Quando si applica il principio di equivalenza?
Il principio di equivalenza trova applicazione in diverse situazioni concrete:
- fornitura di materiali di consumo: la richiesta di materiale “originale” non esclude automaticamente la possibilità di offrire materiali assimilabili, a condizione che questi siano equivalenti in termini di funzionalità e qualità.
- proposta di soluzioni tecniche alternative: un’impresa può proporre una soluzione tecnica diversa da quella indicata nel bando di gara, purché sia in grado di raggiungere lo stesso risultato finale e soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.
- offerta di prodotti con caratteristiche simili: un prodotto offerto può presentare leggere difformità rispetto alle specifiche tecniche richieste, ma se la sua funzionalità è equivalente, l’offerta deve essere presa in considerazione.
I Limiti del principio di equivalenza
È importante sottolineare che il principio di equivalenza non ha un’applicazione assoluta. Esistono dei limiti ben definiti che ne circoscrivono l’operatività:
- difformità sostanziale (aliud pro alio): se il bene o il servizio offerto si discosta in modo sostanziale da quanto richiesto dalla stazione appaltante, configurando un’ipotesi di “aliud pro alio”, il principio di equivalenza non può essere invocato.
- onere della prova a carico del concorrente: spetta all’operatore economico che intende avvalersi del principio di equivalenza dimostrare in modo concreto che il proprio prodotto o servizio, pur presentando delle difformità, è effettivamente equivalente a quanto richiesto nella documentazione di gara.
L’importanza del principio di equivalenza
La sentenza del TAR Bari n. 1032/2024 ribadisce l’importanza del principio di equivalenza nell’ambito degli appalti pubblici. Questo principio, lungi dal rappresentare una mera formalità, svolge una funzione cruciale nel garantire la concorrenza e la trasparenza delle gare pubbliche. Grazie al principio di equivalenza, le imprese hanno la possibilità di competere in modo equo, proponendo soluzioni innovative e alternative, anche in presenza di leggere difformità rispetto ai requisiti espressi nella documentazione di gara.




