Equo compenso nei contratti pubblici: sentenza del TAR Salerno n. 1494/2024

La sentenza n. 1494/2024 del TAR Salerno affronta un tema di grande rilevanza nel diritto amministrativo e nel settore degli appalti pubblici: l’applicazione del principio dell’equo compenso ai professionisti coinvolti in contratti con la pubblica amministrazione. Questa sentenza si inserisce nel dibattito giurisprudenziale riguardante l’interazione tra la recente normativa sull’equo compenso (legge n. 49/2023) e il codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023).

L’equo compenso e la legge n. 49/2023

La legge n. 49/2023, all’art. 1, definisce l’equo compenso come un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, in conformità ai parametri fissati dai decreti ministeriali relativi alle varie professioni. L’art. 2 estende l’ambito di applicazione della normativa anche alle prestazioni rese dai professionisti per la pubblica amministrazione, mentre l’art. 3 prevede la nullità delle clausole contrattuali che fissano compensi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri ministeriali. Inoltre, il comma 5 dell’art. 3 consente ai professionisti di impugnare contratti che prevedono compensi iniqui chiedendo al tribunale competente di rideterminare il compenso.

La posizione del TAR Salerno

Il TAR Salerno, seguendo un orientamento condiviso anche da altre pronunce recenti (TAR Veneto n. 632/2024 e TAR Lazio n. 8580/2024), ha riconosciuto l’imperatività delle norme sull’equo compenso, considerandole eterointegrative della lex specialis di gara. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la valutazione della congruità dell’offerta economica deve avvenire solo nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia. Questo approccio, secondo il TAR, consente di apprezzare compiutamente il rispetto dei parametri dell’equo compenso in relazione al compenso offerto ai professionisti coinvolti nel progetto.

La problematicità dell’eterointegrazione

Nonostante il riconoscimento dell’equo compenso come principio imperativo, il TAR Salerno ha messo in luce le difficoltà derivanti dalla sovrapposizione delle norme della legge n. 49/2023 con quelle del Codice dei contratti pubblici. Il Tribunale ha rilevato che l’eterointegrazione automatica delle disposizioni sull’equo compenso nel regime dei contratti pubblici può essere problematica, data la differente finalità delle due normative.

L’ANAC, nel parere di precontenzioso n. 101 del 28 febbraio 2024, ha sostenuto che l’eterointegrazione del bando di gara dovrebbe essere un’eccezione, applicabile solo in presenza di norme di settore imperative. Inoltre, l’ANAC ha evidenziato che l’imposizione di tariffe minime non soggette a ribasso potrebbe contrastare con il diritto europeo, in particolare con il principio di concorrenza.

La sentenza del TAR Salerno rappresenta un importante contributo al dibattito sull’applicabilità dell’equo compenso nei contratti pubblici. Pur riconoscendo l’importanza della tutela dei professionisti, il Tribunale sottolinea la necessità di un equilibrio tra la garanzia di compensi equi e la salvaguardia dei principi concorrenziali che regolano gli appalti pubblici. In tal senso, il subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte si conferma come strumento chiave per garantire che i compensi siano congrui, senza pregiudicare la competitività delle gare pubbliche.