Consigliere comunale inconferibile a Amministratore della società in house del Comune. È questo il principio ribadito da Anac con il Parere Anticorruzione approvato il 25 maggio 2026, intervenendo su un quesito formulato da un importante Comune del Lazio. L’Autorità ha chiarito che un consigliere comunale in carica non può essere nominato Amministratore Unico della società in house che gestisce servizi pubblici per lo stesso ente locale.
La decisione rappresenta un importante chiarimento in materia di inconferibilità degli incarichi e di prevenzione dei conflitti di interesse nella gestione dei servizi pubblici locali.
Perché scatta il divieto
Secondo Anac, la società interessata opera prevalentemente nell’ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tra le attività svolte figurano la gestione dei rifiuti urbani, dei servizi cimiteriali, degli impianti sportivi, della manutenzione del verde pubblico e di altri servizi rivolti direttamente alla collettività.
Proprio per questa ragione trova applicazione il decreto legislativo n. 201 del 2022, che disciplina i servizi pubblici locali. In particolare, l’articolo 6 introduce specifiche ipotesi di inconferibilità finalizzate a garantire imparzialità e indipendenza nella gestione dei servizi pubblici.
Il ruolo del consigliere comunale
L’Autorità evidenzia che il consigliere comunale è componente di un organo di indirizzo politico. Inoltre, il Comune esercita il cosiddetto controllo analogo sulla società in house, insieme agli altri enti soci.
Questo elemento assume un valore decisivo. Il consigliere partecipa infatti all’attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull’organismo che gestisce il servizio pubblico. Di conseguenza, la successiva nomina a vertice della stessa società determinerebbe una sovrapposizione di ruoli incompatibile con i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
L’incarico di Amministratore Unico è inconferibile
Anac chiarisce che la carica di Amministratore Unico rientra pienamente tra gli incarichi di amministrazione richiamati dall’articolo 6 del d.lgs. 201/2022.
L’Autorità sottolinea inoltre che la nozione di amministratore deve essere interpretata secondo l’approccio civilistico e commerciale. Pertanto, non rileva soltanto la figura dell’amministratore prevista dal d.lgs. 39/2013, ma qualsiasi componente dell’organo di amministrazione della società.
Per questo motivo la nomina del consigliere comunale in carica ad Amministratore Unico della società in house risulta vietata dalla normativa vigente.
Quando può essere assunto il nuovo incarico
Il divieto non è definitivo. Anac precisa infatti che il nuovo incarico potrà essere conferito solo dopo il decorso di un anno dalla cessazione della carica politica.
Si tratta del cosiddetto periodo di raffreddamento previsto dal legislatore per evitare interferenze tra funzioni politiche e gestionali. La finalità è garantire autonomia decisionale, trasparenza amministrativa e corretta gestione dei servizi pubblici locali.
La norma mira a prevenire situazioni potenzialmente idonee a compromettere l’indipendenza degli organi societari o a generare dubbi sulla neutralità delle scelte amministrative.
La posizione di Anac rafforza la prevenzione dei conflitti di interesse
Il parere conferma l’attenzione crescente verso la governance delle società in house e la corretta separazione tra funzioni politiche e funzioni gestionali.
La gestione dei servizi pubblici locali richiede infatti regole chiare e rigorose. L’inconferibilità degli incarichi rappresenta uno strumento essenziale per tutelare la trasparenza amministrativa e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Il principio affermato da Anac è netto: il consigliere comunale non può diventare Amministratore Unico della società in house del medesimo Comune mentre è in carica. Per assumere l’incarico dovrà attendere almeno un anno dalla cessazione del mandato politico.




