TAR Roma 20 maggio 2026 n. 9395: il confine tra portierato e vigilanza privata

Il TAR Roma 20 maggio 2026 n. 9395 affronta un tema centrale nel settore degli appalti pubblici: la distinzione tra semplice portierato e vigilanza privata soggetta a licenza prefettizia. Una questione tecnica. Ma con effetti enormi sulle gare pubbliche e sulla legittimità degli affidamenti.

La sentenza nasce dal ricorso promosso da Urbe Vigilanza contro l’aggiudicazione di una gara bandita da Eur S.p.A. per servizi di portierato e sorveglianza presso edifici e aree societarie. L’appalto era stato assegnato a GSA – Gruppo Servizi Associati. Secondo la ricorrente, però, l’aggiudicataria era priva della licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del TULPS per lo svolgimento di attività di vigilanza privata.

Ed è proprio qui che si concentra il cuore della decisione.

La distinzione tra vigilanza attiva e vigilanza passiva

Il TAR ricostruisce in modo molto approfondito l’evoluzione giurisprudenziale sul tema. Per anni la giurisprudenza amministrativa ha distinto tra “vigilanza attiva” e “vigilanza passiva”.

La vigilanza passiva comprende attività di reception, controllo accessi e portierato. Attività considerate liberalizzate dopo la legge n. 340/2000. Diverso è invece il caso della vigilanza attiva. Qui entrano in gioco attività di tutela concreta dei beni, controllo del territorio e salvaguardia della sicurezza. In questi casi è necessaria la licenza prefettizia.

La sentenza richiama numerosi precedenti del Consiglio di Stato e della Cassazione penale. Ma il passaggio più interessante riguarda proprio il cambio di orientamento della giurisprudenza penale.

Secondo la Cassazione, infatti, ogni attività imprenditoriale di vigilanza e custodia svolta per conto terzi richiede la licenza ex art. 134 TULPS, indipendentemente dal fatto che si tratti di vigilanza armata o non armata.

Un principio molto severo. E destinato ad avere effetti importanti nel mercato degli appalti.

Le attività previste dal bando erano vera vigilanza privata

Il TAR entra poi nel merito del capitolato di gara.

Tra le prestazioni richieste vi erano passaggi ispettivi giornalieri e notturni, controlli delle aree mediante autovettura, sopralluoghi ricognitivi e attività di sorveglianza durante eventi. Non semplici mansioni di portierato. Ma attività finalizzate alla tutela concreta di beni e immobili.

Il Collegio sottolinea un passaggio decisivo: anche la sola segnalazione alle autorità di eventuali situazioni di pericolo rappresenta un’attività di ausilio alla sicurezza pubblica.

Di conseguenza, le prestazioni richieste dalla stazione appaltante non potevano essere considerate mero portierato. Serviva la licenza prefettizia.

La conclusione del TAR è netta: la gara riguardava attività di vigilanza privata. E quindi il requisito autorizzatorio era indispensabile.

Perché il TAR non ha escluso direttamente l’aggiudicataria

Ed è qui che la sentenza diventa particolarmente interessante dal punto di vista giuridico.

Il TAR riconosce che la licenza era necessaria. Tuttavia osserva che la lex specialis non prevedeva espressamente tale requisito. Questo impediva l’esclusione automatica dell’aggiudicataria.

Secondo il Collegio, il principio di parità di trattamento tra concorrenti impedisce di espellere un operatore economico sulla base di un obbligo non chiaramente previsto negli atti di gara. Soprattutto quando la questione interpretativa è controversa.

Una posizione equilibrata. E condivisibile.

Da avvocato amministrativista, la riflessione è inevitabile: il TAR ha voluto evitare che l’incertezza interpretativa si trasformasse in una sanzione espulsiva a posteriori. Ma allo stesso tempo ha mandato un segnale fortissimo alle stazioni appaltanti.

Non è più possibile utilizzare formule ambigue per affidare servizi che, nella sostanza, integrano attività di vigilanza privata.

Annullata l’intera gara pubblica

Il risultato finale è particolarmente rilevante.

Il TAR Lazio ha annullato il bando e tutti gli atti della procedura di gara. Non perché l’aggiudicataria dovesse essere esclusa automaticamente. Ma perché la lex specialis era illegittima nella parte in cui non richiedeva espressamente la licenza prefettizia necessaria per l’esecuzione del servizio.

La sentenza avrà inevitabilmente effetti sul settore della sicurezza privata.

Molte stazioni appaltanti dovranno rivedere capitolati e disciplinari. Soprattutto nei servizi “ibridi”, dove il confine tra portierato e vigilanza è sempre più sottile.

Ed emerge un principio chiaro: quando il servizio implica controllo del territorio, ispezioni, tutela dei beni e segnalazione di situazioni di rischio, non si è più nel semplice portierato. Si entra nell’ambito della vigilanza privata autorizzata.

Una distinzione che, dopo questa pronuncia, sarà molto più difficile ignorare.