TAR Napoli, 01.04.2026 n. 2206 segna un punto fermo in materia di autotutela amministrativa. La sentenza chiarisce, infatti, che il potere della Pubblica Amministrazione resta discrezionale. Non è, quindi, generalmente coercibile dall’esterno.
Il caso: appalto refezione scolastica e richiesta di revoca
La vicenda riguarda un appalto per il servizio di refezione scolastica. Una società, seconda classificata, chiedeva la revoca dell’aggiudicazione. In particolare, la richiesta si fondava su un elemento sopravvenuto. L’aggiudicataria aveva perso la disponibilità del centro cottura. Pertanto, la ricorrente sollecitava l’intervento in autotutela del Comune. Tuttavia, l’amministrazione non rispondeva positivamente. Di conseguenza, veniva proposto ricorso per silenzio-inadempimento.
Autotutela amministrativa: potere discrezionale e non obbligatorio
Il TAR ribadisce un principio consolidato. Le norme interne, in particolare gli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, non prevedono un obbligo generale di autotutela. Al contrario, l’esercizio di tale potere è discrezionale. La PA valuta l’interesse pubblico concreto. Inoltre, il giudice precisa un passaggio fondamentale. Il privato non può imporre l’autotutela tramite il ricorso ex art. 117 c.p.a. Infatti, il silenzio-inadempimento non è uno strumento coercitivo in questo ambito.
Le eccezioni: quando l’autotutela diventa doverosa
Tuttavia, esistono eccezioni. La giurisprudenza individua ipotesi di autotutela doverosa. Ad esempio:
- decadenza da benefici per dichiarazioni non veritiere;
- interventi su SCIA lesive di terzi;
- atti contrari al diritto europeo.
Inoltre, in casi rari, prevalgono esigenze di equità e giustizia. Tuttavia, si tratta di situazioni eccezionali. Non costituiscono la regola generale.
Contratti pubblici: nessun obbligo di risoluzione
Il TAR affronta anche il tema degli appalti pubblici. Anche in questo ambito, il potere resta discrezionale. L’art. 122 del Codice dei contratti pubblici qualifica come facoltativa la risoluzione. Pertanto, l’amministrazione può scegliere. Deve valutare la funzionalità del servizio. Nel caso concreto, la perdita del centro cottura non è stata ritenuta decisiva. L’aggiudicataria poteva comunque garantire il servizio.
La decisione: ricorso inammissibile
Alla luce di tali principi, il TAR dichiara il ricorso inammissibile. Infatti, non sussisteva alcun obbligo per il Comune di provvedere. Inoltre, non emergevano esigenze straordinarie di giustizia. Di conseguenza, il silenzio dell’amministrazione non è stato ritenuto illegittimo.
Conclusioni: un principio chiaro per operatori e imprese
La sentenza offre un chiarimento rilevante. Da un lato, conferma la centralità della discrezionalità amministrativa. Dall’altro, limita l’utilizzo del silenzio-inadempimento. Pertanto, gli operatori economici devono valutare con attenzione le azioni giudiziarie. In conclusione, l’autotutela non è un diritto azionabile. È, invece, uno strumento rimesso alla valutazione della Pubblica Amministrazione.




