TAR Roma, 12.03.2026 n. 4630 chiarisce quando Anac può archiviare una segnalazione relativa a una risoluzione contrattuale. Il principio è netto. L’archiviazione è possibile solo se la segnalazione è manifestamente infondata. Quindi, non basta che l’operatore economico contesti la ricostruzione della stazione appaltante. Occorre, invece, che l’infondatezza emerga subito dagli atti, senza bisogno di approfondimenti istruttori.
Il principio affermato dal TAR Roma
La sentenza ribadisce un orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa. Anac, nella gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici, non svolge un ruolo arbitrale. Non deve stabilire chi abbia ragione nel merito della controversia contrattuale. Deve solo verificare un punto preciso. Vale a dire se la segnalazione della stazione appaltante sia non manifestamente infondata.
Di conseguenza, l’Autorità non può sostituirsi al giudice civile. Quest’ultimo resta il giudice naturale delle risoluzioni contrattuali. Anac, invece, deve limitarsi a controllare la coerenza dell’atto risolutivo, la presenza di una motivazione adeguata e la rilevanza della notizia ai fini del Casellario.
Quando Anac deve archiviare
Secondo il TAR, l’archiviazione è obbligatoria solo in un caso eccezionale. Ciò accade quando l’infondatezza della segnalazione sia immediatamente percepibile. In altre parole, deve emergere con evidenza dagli atti una questione di fatto o di diritto capace di orientare, da sola, la decisione amministrativa.
Per le questioni di fatto, serve una prova documentale chiara e decisiva. Per le questioni di diritto, serve una norma o un principio applicabile in modo univoco, senza margini di bilanciamento. Pertanto, se la vicenda richiede valutazioni complesse, confronti tecnici o ricostruzioni alternative, Anac non deve archiviare. Deve annotare.
Il caso concreto esaminato dal TAR
Nel caso deciso con la sentenza n. 4630/2026, la società ricorrente non negava la prolungata sospensione dei lavori. Sosteneva, però, che i ritardi fossero imputabili alla stazione appaltante. Il TAR ha ritenuto questa difesa non sufficiente per imporre l’archiviazione.
In particolare, i giudici hanno evidenziato alcuni elementi. Anzitutto, l’incompletezza del progetto esecutivo avrebbe dovuto essere contestata prima dell’avvio dei lavori, con riserve e comunicazioni formali. Inoltre, il ritardo nell’autorizzazione sismica e quello nel pagamento dell’anticipazione contrattuale potevano spiegare solo in parte il fermo del cantiere. Infine, la vera risoluzione contrattuale era quella adottata a giugno 2024, non il precedente preavviso.
Difetto di istruttoria: quali limiti per Anac
La decisione è importante anche su un altro fronte. Il TAR precisa che il vizio di difetto istruttorio deve essere valutato in relazione al tipo di potere esercitato. Anac non è tenuta a svolgere indagini che esulano dalle sue competenze. Dunque, non deve pronunciarsi sull’imputabilità dell’inadempimento, né accertare errore o mala fede delle parti.
Per questa ragione, memorie e osservazioni che superano l’oggetto del procedimento non obbligano l’Autorità a entrare nel merito della lite. Al contrario, Anac deve dare visibilità anche ai rilievi critici dell’operatore economico, così da offrire alle stazioni appaltanti un quadro informativo più completo.
Perché la sentenza conta per imprese e stazioni appaltanti
La pronuncia conferma un principio operativo molto chiaro. Fuori dai casi di manifesta infondatezza, Anac deve annotare la risoluzione contrattuale nel Casellario. Ne deriva una conseguenza pratica rilevante. Le contestazioni sulla legittimità della risoluzione devono essere portate davanti al giudice ordinario, non risolte nel procedimento di annotazione.
In conclusione, TAR Roma, 12.03.2026 n. 4630 rafforza la distinzione tra funzione informativa del Casellario e funzione decisoria del giudice. Ed è proprio questa distinzione a delimitare, in modo rigoroso, il potere di Anac.




