Consiglio di Stato, sez. III, 12.12.2025 n. 9833: quando l’offerta non è “impossibile” né “alternativa”

Consiglio di Stato, sez. III, 12.12.2025 n. 9833 interviene su due temi ricorrenti nelle gare: l’“offerta impossibile” e il divieto di offerte plurime o alternative. La Sezione chiarisce quando l’esclusione è davvero possibile. E quando, invece, la censura resta sul piano della valutazione tecnica.

Il caso: gara e contestazioni

La vicenda nasce da una procedura aperta per servizi di ristorazione scolastica. Il Comune aggiudica. Un concorrente impugna. Sostiene che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe inammissibile. Perché, a suo dire, sarebbe impossibile. Oppure perché sarebbe plurima o alternativa. Il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado. Quindi respinge l’appello.

Quando si parla di “offerta impossibile”

La sentenza richiama un criterio pratico. L’offerta è “impossibile” solo se tempi e modalità promesse sono irrealistici. Devono essere impossibili da rispettare. In modo tale che l’esecuzione sia, di fatto, inipotizzabile. Non basta, però, che l’offerta sia “difficile”. Non basta nemmeno che sembri “ottimistica”. Serve un’impossibilità concreta, verificabile, e non una semplice perplessità. Di conseguenza, se la critica riguarda l’organizzazione proposta, spesso si entra in un terreno diverso. È quello del punteggio. O della qualità tecnica. Non quello dell’esclusione.

Offerta plurima o alternativa: il vero confine

Il Consiglio di Stato ribadisce anche il principio di unicità dell’offerta. Tuttavia, precisa dove sta il “vero attentato” a quel principio. Accade quando il concorrente presenta più proposte in alternativa o in subordinazione. E la scelta di una esclude, necessariamente, le altre. In quel caso il concorrente si avvantaggia. Perché amplia il ventaglio di soluzioni. Se invece l’offerta è una sola, e le indicazioni non creano alternative inconciliabili, non si è davanti a un’offerta plurima. Anche se qualche passaggio può apparire sintetico o discutibile.

Le ricadute operative per stazioni appaltanti e imprese

Questa pronuncia è utile, perché riduce gli automatismi. Prima di chiedere l’esclusione, bisogna qualificare bene la doglianza. Altrimenti, il rischio è di confondere due piani: ammissione e valutazione. Inoltre, è un richiamo alla precisione. Se si contesta l’offerta, occorre indicare perché sia davvero irrealizzabile. E con quali dati. Altrimenti, la censura resta generica.

Conclusione

Consiglio di Stato, sez. III, 12.12.2025 n. 9833 conferma un approccio rigoroso. L’offerta “impossibile” è una categoria stretta. E l’offerta “alternativa” esiste solo quando le opzioni sono incompatibili tra loro. Perciò, nelle gare pubbliche, conta distinguere. Prima si inquadra il vizio. Poi si sceglie il rimedio.