TAR Cagliari, 04.11.2025 n. 972: PEF nelle concessioni e verifica di anomalia ex art. 110 sono controlli diversi

TAR Cagliari, 04.11.2025 n. 972 chiarisce come distinguere il controllo sul PEF nelle concessioni dalla verifica di anomalia ex art. 110 del d.lgs. 36/2023. Il caso nasce dall’esclusione di un concorrente per insostenibilità del PEF. Il Tribunale respinge il ricorso. E traccia una linea netta.

PEF e art. 185, co. 5: che cosa si controlla

Il Piano economico-finanziario è il cuore dell’offerta nelle concessioni. Non è un semplice allegato contabile.
Il controllo ex art. 185, co. 5 è autonomo e preventivo. Serve a verificare se l’operazione è equilibrata nel tempo. Quindi se costi, ricavi e durata reggono senza sussidi esterni.
In altre parole, l’amministrazione deve accertare ex ante che il rischio operativo sia davvero assunto dal concessionario. Solo così il contratto è valido ed efficace.

Verifica di anomalia e art. 110: quando entra in gioco

La verifica di anomalia riguarda la congruità dell’offerta economica. Scatta in gara se emergono indizi su singole voci. È un controllo successivo e diverso dal vaglio sul PEF.
Dunque i due esami non si sovrappongono. Possono coesistere, ma con finalità e tempi differenti.

Niente compensazioni fuori PEF

Il TAR è netto. Nelle concessioni l’equilibrio deve risultare dal PEF della singola concessione.
Non sono ammesse compensazioni esterne con utili o risorse di altre commesse. Altrimenti si snatura la logica della concessione. Si trasformerebbe l’operazione in un appalto mascherato.
Di conseguenza, un PEF strutturalmente in perdita non è accettabile. Neppure se l’operatore dichiara di reggere la perdita con il bilancio generale.

Perché il controllo sul PEF viene prima

Il controllo sul PEF tutela par condicio e trasparenza.
Tutti gli operatori devono esporre parametri veri e sostenibili. Se i costi aggiuntivi delle migliorie non sono contabilizzati, l’offerta non è attendibile.
Inoltre, il PEF consente di valutare flussi di cassa, rimborso del capitale, costi operativi e remunerazione per tutta la durata. È una verifica di fattibilità strutturale. Non di convenienza.

Il caso deciso

L’offerente aveva promesso prestazioni aggiuntive non coperte nel PEF. Intendeva finanziarle con risorse di altre attività. La stazione appaltante ha chiesto chiarimenti. L’operatore ha confermato l’assenza di copertura nel PEF.
Il TAR conferma l’esclusione: l’offerta risulta non sostenibile. E l’amministrazione ha correttamente esercitato il vaglio ex art. 185, co. 5.

Implicazioni operative per imprese e PA

Per gli operatori economici: il PEF deve essere coerente, completo e in equilibrio. Tutte le migliorie vanno coperte nel piano. Eventuali “poste compensative” devono stare dentro il PEF e lungo l’orizzonte della concessione.
Per le amministrazioni: il controllo sul PEF è condizione di validazione dell’offerta. Solo dopo si valuta la anomalia ex art. 110, se del caso.

La sentenza ribadisce un principio semplice. Nelle concessioni, prima si verifica la sostenibilità del PEF. Poi, se emergono indizi, si valuta la congruità dei singoli elementi dell’offerta.
Così si garantiscono equilibrio, assunzione del rischio e correttezza competitiva.